A partire dal 30 aprile 2024 vige una nuova regolamentazione sulla competenza territoriale per le verifiche fiscali riguardanti società di persone e entità similari. La nuova normativa, focalizzandosi sulle aziende e i professionisti che operano in forma associata o in società fiscalmente trasparenti, stabilisce che un unico ufficio fiscale, quello competente per la società, gestirà anche l’accertamento dei redditi dei soci, indipendentemente dal loro domicilio fiscale. Questo cambiamento semplifica significativamente il processo di accertamento fiscale, centralizzando le operazioni e mirando a risolvere le difficoltà precedenti legate alla gestione dei controlli su soci di diverse località.
Come è noto, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, la competenza relativa ai controlli spetta all’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Detta norma non è mai stata oggetto di modifica, tant’è che si trova scritto ancora “gli uffici delle imposte”, soppressi ormai da tanti anni e confluiti nelle attuali Direzioni provinciali.
Competenza territoriale: come cambia per le verifiche fiscali?
Il D.Lgs. n. 13/2024, quindi, interviene per la prima volta, per gli atti emessi dal 30 aprile 2024, aggiungendo all’art. 31, del D.P.R. n. 600/1973, dopo il secondo comma, il seguente:
“Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la competenza di cui al secondo comma, spetta all’Ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, che procede con accertamento parziale.”
In pratica, si cerca di ovviare a tutte le problematiche che si presentavano nel momento in cui una società di persone aveva sede a Catania mentre i due soci uno aveva domicilio a Milano e uno a Roma.
In questi casi, dopo l’atto impositivo operato in capo alla so