La responsabilità personale e solidale di chi agisce per un’associazione non riconosciuta è legata all’attività concretamente svolta, non solo alla rappresentanza formale. In ambito tributario, chi dirige l’associazione risponde solidalmente per debiti d’imposta e sanzioni. La Corte di Cassazione si è soffermata su un caso di mancato pagamento di IRES e IVA da parte di un’associazione culturale. Il legale rappresentante può essere chiamato a rispondere personalmente dei debiti tributari dell’associazione?
Se è vero che la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 del Codice Civile, di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto, che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi, ciò non esclude che, in materia tributaria, per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura.
Il caso: responsabilità tributaria del rappresentante di un’associazione culturale
La Corte di Cassazione ha chiarito, seppur con pronuncia di inammissibilità del ricorso, i profili di responsabilità tributaria del rappresentante di un’associazione culturale.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello propo