La razionalizzazione dei servizi pubblici è un aspetto complesso e desiderato nella gestione degli Enti Locali. Una recente decisione della Corte dei conti, sezione Veneto, ci permette di analizzare il caso della gestione in house providing del servizio rifiuti, razionalizzato tramite aggregazioni.
Merita una riflessione sulla normativa, statale e regionale, in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani una recente Deliberazione della Corte Conti Veneto, chiamata ad esprimersi, ai sensi dell’art. 5 del Tuspp, sul caso di affidamento in house del servizio di igiene ambientale dove l’Autorità d’ambito competente – Assemblea di Bacino – ha deliberato in due fasi distinte il perfezionamento del modello di gestione:
- una prima fase per la definizione di una holding industriale di società già esistente e operativa sul territorio dei propri comuni soci che riceveva in conferimento le azioni di proprietà degli altri comuni presenti nel bacino di riferimento delle società operative sul medesimo territorio;
- una seconda fase per attivare la fusione per incorporazione delle società operative sul territorio da parte della holding, così da definire nel lasso di tempo dichiarato nel Business Plan un’unica entità giuridica e così perfezionare il principio sancito dal Testo Unico Ambientale (d.lgs. 3/04/2006 n. 152) del superamento della frammentazione gestionale nell’ambito di riferimento.
La Sezione riferisce:“Ancora prima, il D.Lgs. 152/2006, “T.U. ambientale”, aveva definito la gestione integrata dei rifiuti come il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti prevedendo, all’art. 203, una durata dell’affidamento comunque non inferiore a quindici anni e riservando ai Comuni l’erogazione del servizio.”
Affidamento in house del servizio di gestione rifiuti
Infatti, il contesto normativo in cui si inserisce la deliberazione sottoposta al vaglio della Sezione lascia ristretti margini di manovra per l’Ente, posto che la scelta dell’affidamento del servizio “in house providing” così come quella di pervenire ad una struttura societaria che diverrà unitaria, tra tutte le società che attualmente gestiscono il servizio nell’ambito del bacino “Dolomiti”, è ascrivibile al Consiglio di Bacino, in forza delle disposizioni legislative, statali prima e regionali poi, dettate in materia.
La Sezione illustra i caposaldi degli interventi normat