Scelte importanti per i bilanci delle imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio

Torniamo sull’agevolazione concessa alle imprese che svolgono commercio al dettaglio e che permette di ammortizzare i fabbricati con un coefficiente maggiorato per 5 esercizi. Quali sono i rischi ed i vantaggi di tale agevolazione?

L’esercizio 2023 è il primo in cui si applica una agevolazione relativa alle aliquote di ammortamento per le imprese del commercio di prodotti di consumo al dettaglio. Vediamo dunque cosa occorre valutare per fruirne.

 

Agevolazione ammortamento fabbricati strumentali per le imprese del commercio di prodotti di consumo al dettaglio

ammortamento fabbricati commercio dettaglioPer le imprese del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, l’esercizio chiuso al 31/12/2023 è il primo in cui si applica l’agevolazione introdotta dall’articolo 1 comma 65 della Legge n. 197/2022.

L’agevolazione consiste nella possibilità di applicare l’aliquota del 6% alle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese, operanti nei settori seguenti, contraddistinti dai codici Ateco:

  • 47.11.10 (Ipermercati);
  • 47.11.20 (Supermercati);
  • 47.11.30 (Discount di alimentari);
  • 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
  • 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
  • 47.19.10 (Grandi magazzini);
  • 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
  • 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
  • 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
  • 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
  • 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
  • 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
  • 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
  • 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
  • 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).

L’agevolazione si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro periodi di imposta successivi e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per gli esercizi che vanno dal 2023 al 2027.

NdR. Ammortamento 2023 e nuovi coefficienti dei fabbricati strumentali nel commercio al dettaglio

 

L’impatto dell’agevolazione sul reddito d’impresa e sul bilancio d’esercizio

L’aspetto più importante, sul quale ci si vuole qui soffermare, è legato al fatto che la norma espressamente dispone che la maggiorazione è deducibile se e nella misura in cui risulti imputata al Conto economico relativo all’esercizio di competenza. Ciò significa che l’incremento dell’ammortamento deve necessariamente passare dalla imputazione a Conto economico.

Pertanto, si pone il problema di modificare il piano di ammortamento se, come verosimile, fino all’esercizio 2022 la quota di ammortamento contabile sia stata costante e inferiore al 6%.

L’operazione, come è noto, richiede giustificazioni da riportare nella Nota integrativa, in base a ragioni non fiscali, ma civilistiche.

L’ammortamento va effettuato con metodo sistematico in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, ossia in base al periodo in cui il cespite si prevede essere utile per l’impresa; tale periodo non è legato alla durata fisica dell’immobilizzazione, ma alla sua “durata economica” stimata in relazione ad alcuni parametri, quali ad esempio il deterioramento fisico legato allo scorrere del tempo, il grado di utilizzo o l’obsolescenza tecnica.

Insomma, una decisione non certo agevole, posto che alla fine del periodo dell’agevolazione, occorrerà trovare motivazioni altrettanto valide per tornare all’aliquota ordinaria.

 

Danilo Sciuto

Martedì 11 Giugno 2024