Non è sempre agevole individuare il trattamento fiscale delle cessioni di beni strumentali con istallazione oppure la loro realizzazione in appalto, soprattutto quando la consegna avviene in un paese Extra UE. In quali casi si è soggetti ad IVA? In quali scatta il regime doganale?
Si svolgono alcune considerazioni circa il regime IVA e doganale delle operazioni di vendita con installazione o la realizzazione tramite appalto di un macchinario da consegnare in un Paese extra-Ue.
Si faccia il caso di un apparecchio tecnologico (ad esempio per la misurazione di calore o di energia, munito di apposito software), talvolta ceduto nella sua versione standard, e altre volte personalizzato secondo le esigenze del cliente. In quest’ultimo caso occorre effettuare una preventiva attività di studio e di progettazione.
Cessione di beni con installazione
Qualora l’operazione si qualificasse come cessione di beni opererebbe – ai fini IVA – l’art. 36 della Direttiva 2006/112/Ce secondo il quale:
“quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall’acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l’installazione o il montaggio”.
Come affermato dalla Corte di Giustizia Ue nella causa C-446/13 (“Fonderie 2A”), si reputa, infatti, luogo della cessione quello “in cui si trovano i beni divenuti conformi agli impegni contrattuali”.
Per una cessione di tale specie non ha rilevanza territoriale in Italia.
Prassi fiscale per installazioni all’estero
Nonostante ciò, negli scambi intra-Ue il legislatore nazionale ha previsto che la cessione di beni con installazione o montaggio in altro Paese Ue configura una cessione intra-unionale non imponibile (art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993, secondo cui sono non imponibili:
“le cessioni, con spedizione