Come tutti gli anni l’INAIL ha aggiornato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, ai fini del calcolo dei premi per l’anno 2024. Trattiamo sia della retribuzione effettiva che di quella convenzionale.
L’INAIL ha aggiornato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, ai fini del calcolo sia dei premi ordinari che dei premi speciali unitari per l’anno 2024.
La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in: retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio. In particolare, il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2024, è pari a 56,87 euro (1.478,62 euro mensili).
Premessa: i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera
Aggiornati i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, ai fini del calcolo sia dei premi ordinari che dei premi speciali unitari per l’anno 2024. Si ricorda che per determinare il premio INAIL da pagare, bisogna tenere conto principalmente di due fattori:
- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
- l’ammontare delle retribuzioni.
La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
- retribuzione effettiva;
- retribuzione convenzionale;
- retribuzione di ragguaglio.
Con la circolare n. 12 del 23 maggio 2024, l’INAIL interviene proprio sulle retribuzioni convenzionali e di ragguaglio, che si applicano alla generalità dei lavoratori dipendenti, ai lavoratori subordinati e parasubordinati, nonché agli artigiani e altri lavoratori autonomi.
Importi di retribuzione effettiva
Laddove la retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori risulti essere inferiore agli importi giornalieri stabiliti dalla legge, è necessario riallinearli rispetto a quanto previsto dal CCNL.
Quindi, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:
- delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (cd. minimale contrattuale);
- dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita (cd. minimale di retribuzione giornaliera).
Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.
In conseguenza della variazione percentuale calcolata dall’Istat, pari allo 5,4% per l’anno 2024, ne consegue che per l’anno 2024 il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a 56,87 euro, che corrisponde al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD in vigore al 1° gennaio 2024 (598,61 euro mensili).
Importi di retribuzione convenzionale
L’imponibile convenzionale, a differenza di quella effettiva, è stabilito mediante decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale. Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all’indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore.
L’importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest’ultimo se risulta essere inferiore.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2024, a 31,60 euro. Tale importo opera per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
Per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, pari a 56,87 euro.
Importi di retribuzione di ragguaglio
Per quanto concerne la retribuzione di ragguaglio, l’INAIL conferma che essa è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. Essa è pari a 64,07 euro giornalieri (1.601,78 euro mensili).
L’area dei lavoratori parasubordinati da assicurare è individuata mediante richiamo alla normativa fiscale che definisce i redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra i “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.
Per detti lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.
Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale e il massimale annuale di rendita devono essere divisi in mesi, al fine di confrontare il minimale e il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.
Dal 1° luglio 2023, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono ai seguenti importi:
- 481,73 euro (minimo);
- 751,78 euro (massimo).
Premi speciali unitari
Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.
Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc.
Ad esempio, per i titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano sono stabiliti premi annuali a persona in relazione:
- alla retribuzione annua prescelta, non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300;
- alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della nuova tariffa dei premi speciali unitari dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare.
In particolare, per l’anno 2024, la retribuzione minima giornaliera è pari a 53,95 euro, mentre quella annuale è pari 16.185 euro.
Fonte: Circolare INAIL n. 12 del 23 maggio 2024.
Antonella Madia
Venerdì 31 maggio 2024