Per una valida nomina dell’Amministratore è necessaria l’accettazione?

Il rapporto di amministrazione di società ha natura contrattuale: l’accettazione della nomina è pertanto necessaria per il perfezionamento dell’accordo. In questo contributo passiamo in rassegna altre recenti sentenze della Suprema Corte, correlate non solo alla casistica trattata ma anche ai profili di responsabilità dell’amministratore, di diritto e di fatto.

Nel silenzio normativo degli articoli 2364, 2383, 2475, 2479 del Codice Civile, disciplinanti come noto la nomina e la revoca degli amministratori di Spa ed Srl, la giurisprudenza della Suprema Corte si è inserita per definire come contrattuale il rapporto tra amministratore e società.

 

Natura contrattuale del rapporto amministratore-società secondo la Cassazione

accettazione nomina amministratoreLa Cassazione è recentemente tornata sul tema, con la sentenza n. 8559/2024, nel contesto di una azione di responsabilità ex art. 146 RD 267/42 avanzata da un curatore fallimentare per fatti di mala gestio nei confronti di un amministratore di srl.

In tale sentenza ha precisato la natura del contratto di amministrazione, ribadendo che il rapporto di amministrazione si instaura con l’incontro dei consensi della società e dell’amministratore nominato; l’accettazione della nomina ha quindi la funzione di perfezionare l’accordo.

 

Formalità e accettazione tacita nella nomina degli amministratori

Quanto alle formalità, mancando anche in questo caso una specifica previsione, essa potrà essere anche tacita, ovvero espletando atti il cui compimento è incompatibile con la volontà di rifiutare l’incarico.

Addirittura, la sentenza della Cassazione n. 6928/2001 ha affermato che l’accettazione tacita perfeziona il contratto di amministrazione anche laddove non vengano posti in essere gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Quanto alla società che conferisce l’incarico di amministrazione, nella sentenza del Tribunale di Bologna 165/2023 viene sottolineato che la delibera di nomina dell’organo amministrativo si perfeziona con il voto favorevole dei soci (secondo i quorum di legge e statutari), essendo del tutto irrilevante la presenza dell’amministratore o la sua contestuale accettazione.

Sul tema si rinvia al precedente contributo Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) agli amministratori: insidie fiscali e accorgimenti”.

La sentenza 8559/2024 si sofferma poi su altri importanti aspetti, connessi al tema della responsabilità degli amministratori.

 

Responsabilità degli amministratori e figura dell’amministratore di fatto

Uno di essi è relativo all’amministratore c.d. di fatto, figura che trova un collocamento normativo nel D.Lgs n. 61/2002, che nell’art. 2639 codice civile al comma 1 stabilisce che:

“…Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Pertanto, l’amministratore di fatto è gravato degli stessi doveri dell’amministratore di diritto e, in caso di concorso delle condizioni oggettive e soggettive previste dall’art. 2639 codice civile, lo stesso risponderà per i comportamenti penalmente rilevanti ad esso addebitabili.

Nelle ipotesi in cui la figura dell’amministratore di fatto e di diritto non coincidano, è da menzionare quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza n. 2885/2024, che ha sottolineato che vada escluso che l’amministratore di diritto di una società debba rispondere automaticamente, ossia per il solo fatto della carica rivestita, dei reati commessi da altri soggetti che abbiano operato nell’ambito dell’attività societaria, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che potrebbe anche essere sfuggito alla sua cognizione.

Principi di co-responsabilità nell’ambito penale per gli amministratori

La co-responsabilità deve essere certa e provata e non possa fondarsi sulla presunzione di conoscenza, ovvero dal ruolo rivestito. Si tratta di un principio base nell’ambito del penale.

Anche nel 2024 è stata copiosa l’attività giurisprudenziale di legittimità, nel tentativo di individuare i soli comportamenti (illeciti) dai quali possono scaturire procedimenti penali, escludendo una platea di soggetti coinvolti che hanno ruoli marginali e non rilevanti.

 

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Danilo Sciuto, Simone Di Febo e Massimo Felicioni

Lunedì 6 maggio 2024