Il conferimento di azienda consente la trasferibilità del credito IVA per successione. Il principio di continuazione garantisce che l’avente causa prosegua l’attività del dante causa, assumendo obblighi e diritti IVA. Norme e giurisprudenza confermano che il credito IVA segue l’azienda, facilitando la gestione fiscale post-conferimento. Nel caso che andiamo ad esaminare, un imprenditore individuale decide di porre in essere un’operazione di conferimento di azienda il 10 gennaio 2024, con tale atto conferisce la sua unica azienda in una nuova società di persone. Si pone il problema di come gestire un credito IVA di 50.000 € che la ditta individuale ha visto emergere dalla dichiarazione IVA dell’anno 2023 il cui termine di presentazione è il 30 aprile 2024.
Conferimento di azienda in ambito IVA: il principio di continuità
L’operazione straordinaria oggetto della presente trattazione è il conferimento di azienda, tuttavia, dal punto di vista IVA il ragionamento può essere effettuato in modo più ampio.
Infatti, nel contesto delle operazioni straordinarie la trasferibilità del credito IVA avviene per successione, in virtù del c.d. principio di continuazione, che vede nell’avente causa dell’operazione straordinaria la continuazione dell’azienda in precedenza esercitata dal dante causa.
Corollario del principio di continuazione è, evidentemente, anche il subentro del cessionario nella situazione attiva e passiva afferente al rapporto IVA in relazione al compendio aziendale trasferito.
In tal senso, peraltro, l’art. 16, comma 11, lett. a), della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilisce che:
“gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento”.
Ne deriva che la società conferitaria che riceve l’intero complesso aziendale comprendente anche il credito IVA ha diritto di utilizzarlo poiché costituisce un diritto specifico dell’azienda oggetto di conferimento.
Infatti, ogni qualvolta l’operazione straordinaria comporti la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa da parte del dante causa (ciò che tipicamente avviene nei casi di fusione, scissione totale, cessione o conferimento dell’intero complesso aziendale), il trasferimento del credito IVA avviene ex se senza l’espletamento della procedura formale di cui all’art. 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70/1988.
In particolare, tale principio è stato ribadito dall’Agenzia delle entrate con la R.M. n. 417/E del 31 ottobre 2008, con cui è stato esaminato il contesto di una cessione di azienda che interessava due società non residenti identificate in Italia tramite rappresentante fiscale.