Le rate di una dilazione concessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione possono essere pagate anche tramite compensazione con crediti erariali simili. Questa opzione permette ai contribuenti di utilizzare i propri crediti fiscali per coprire, anche parzialmente, i debiti tributari, offrendo una flessibilità aggiuntiva rispetto ai tradizionali metodi di pagamento o all’addebito diretto.
In assenza di eventi preclusivi, il pagamento delle singole rate di una dilazione concessa da Agenzia delle entrate – Riscossione, può avvenire non solo utilizzando i moduli di pagamento allegati al piano di rateizzazione o attivando l’addebito diretto su conto corrente, ma anche attraverso l’istituto della compensazione con crediti erariali della stessa natura. Tale possibilità sembrerebbe essere ammessa dall’art. 31, D.L. 30.5.2010, n. 78, che consente la compensazione, anche parziale, del debito iscritto a ruolo tramite mod. F24-Accise.
Il contribuente avrebbe comunque l’onere di comunicare all’Ente, tramite la presentazione del mod. RC1, di aver effettuato il pagamento in compensazione, specificando, tra l’altro, oltre al numero della cartella rateizzata, il numero della rata del debito oggetto di dilazione.
Modalità di compensazione delle iscrizioni a ruolo con crediti tributari
Come noto, l’art. 31, comma 1, del D.L. 31.05.2010, n. 78, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.lgs. 09.07.1997, n. 241, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.
A fronte del descritto divieto di compensazione, lo stesso art. 31 ha introdotto la possibilità, sempre a partire dall’1 gennaio 2011, del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, demandando di stabilire le relative modalità ad un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che è stato emanato il 10.02.2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18.02.2011.
La facoltà di procedere alla compensazione dei ruoli riguarda anche tutti gli oneri accessori collegati alle imposte e facenti parte delle voci che compongono il ruolo stesso, nonché le imposte erariali la cui riscossione è affidata all’agente della risco