Sono operativi gli incentivi finalizzati a favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese: analizziamo bene tutte le condizioni necessarie per ottenere l’agevolazione.
È stato pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2024, n. 80, il decreto del Ministero del Made in Italy, recante “Regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento”. Il decreto definisce i requisiti, le condizioni e le modalità per l’accesso delle PMI al contributo di cui al decreto legge n. 34/2019, nonché i motivi di revoca del contributo stesso.
Incentivi alla capitalizzazione di piccole e medie imprese: il decreto attuativo
In precedenza, sulla G.U. 6 maggio 2022, n. 105, è stato pubblicato il D.M. 22 aprile 2022 (cd. decreto attuativo), recante “Nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese”.
Il citato decreto stabilisce in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti dal medesimo art. 2, del decreto-legge n. 69/2013 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche disposte e delle linee di intervento definite dalla normativa intervenuta.
In particolare, gli interventi agevolativi sono articolati, in conformità con le predette disposizioni, nelle seguenti linee di intervento:
- agevolazioni per investimenti in beni strumentali;
- agevolazioni per investimenti 4.0;
- agevolazioni per investimenti green.
L’intervento agevolativo è gestito dal Ministero, che può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, del supporto tecnico-specialistico di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui ai seguenti regolamenti di esenzione applicabili per categoria:
- regolamento ABER, articoli 14 e 17, per il settore della produzione dei prodotti agricoli, con intensità agevolativa massima del 50 per cento nelle regioni meno sviluppate, come definite dall’art. 1, punto 37, del predetto regolamento ABER e del 40 per cento nelle restanti regioni;
- regolamento FIBER, articoli 26, 28, 31, 41, 42, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, con intensità agevolativa massima del 50 per cento;
- regolamento GBER, art. 17, per i settori non rientranti nelle precedenti lettere a) e b), con intensità agevolativa massima del 10 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le piccole imprese.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione, in base ai regolamenti di esenzione applicabili in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria.
I requisiti
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese ovvero nel registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
- non si trovano in condizioni tali da risultare «impresa in difficoltà» così come individuata, per i settori agricolo e forestale, dal punto 14, dell’art. 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dal punto 5, dell’art. 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER.
Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore finanziario e assicurativo di cui alla sezione K, della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
Le imprese devono avere, alla data di presentazione della domanda, la sede legale o una unità locale in Italia, come risultante dai sistemi camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Cosa prevede il regolamento?
Il Regolamento pubblicato nei giorni scorsi in G.U. fornisce le ultime istruzioni per il via all’incentivo. Nella tabella che si riporta sono indicate le disposizioni contenute.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo precedente e dei seguenti ulteriori requisiti:
- sono costituite in forma di società di capitali;
- non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art. 2632 codice civile.
Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa, ai sensi della disciplina antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Caratteristiche dell’aumento di capitale
Entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento.
L’aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento capitale».
A pena di revoca del contributo, l’aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo.
Entro tale termine, la PMI è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
Ai sensi degli articoli 2481-bis e 2463-bis del codice civile, qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l’aumento di capitale deve risultare interamente versato entro il termine suindicato (entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo).
A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell’aumento di capitale non versata entro il termine deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo, di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione.
Misura del contributo per la capitalizzazione
A fronte dell’aumento di capitale, il contributo di cui all’articolo 11, del decreto 22/4/2022 è incrementato:
- al 5 (cinque) per cento per le micro e piccole imprese;
- al 3,575 (trevirgolacinquecentosettantacinque) per cento per le medie imprese.
In caso di riduzione dell’importo del finanziamento, l’importo dell’aumento di capitale può essere ridotto purché sia rispettato il limite.
Presentazione della domanda di contributo in caso di aumento di capitale
La PMI che abbia deliberato l’aumento di capitale deve presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.
Con la presentazione della domanda, la PMI si impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell’aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalità previsti.
A pena di improcedibilità della domanda di contributo, la PMI deve allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, attestante l’avvenuta adozione della delibera di aumento del capitale sociale.
Qualora la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, è fatto divieto alla medesima di chiedere la conversione dell’istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green.
Nel caso, l’impresa dovrà presentare una nuova domanda, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 9, del decreto 22/4/2022.
Concessione del contributo
Il provvedimento di concessione del contributo nella misura incrementata riporta, oltre alle indicazioni e agli obblighi previsti dal decreto attuativo, gli obblighi e gli impegni a carico della PMI relativi ai tempi e alle modalità della sottoscrizione e del versamento dell’aumento di capitale.
Erogazione del contributo
L’erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata è effettuata nelle medesime modalità e tempi previsti dal decreto 22/4/2022 ed è subordinata all’avvenuto versamento delle quote dell’aumento di capitale.
Nei casi in cui il decreto attuativo (decreto del 22 aprile 2022) preveda l’erogazione del contributo alla PMI in un’unica quota, l’aumento di capitale sociale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica di erogazione.
L’avvenuto versamento delle quote di aumento di capitale nei tempi e nelle modalità previste è attestato dalla PMI con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.
Monitoraggio, controlli e ispezioni
In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal Regolamento.
Le PMI beneficiarie conservano la documentazione contabile relativa al programma di investimento sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo e le ispezioni in loco.
Revoche
Il contributo concesso è revocato dal Ministero, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in tutto o in parte, qualora:
- venga accertato che la PMI beneficiaria – in qualunque fase del procedimento – abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- venga accertata l’assenza dei requisiti di ammissibilità previsti;
- la PMI beneficiaria assuma una forma giuridica diversa da quella di società di capitali prima dell’erogazione dell’ultima quota di contributo;
- l’aumento di capitale sociale non sia sottoscritto entro il termine (entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo);
- l’aumento di capitale non risulti versato secondo le modalità e nei termini;
- la PMI non residente non provveda all’apertura della sede operativa nel territorio nazionale nei termini previsti dal decreto attuativo (decreto 22 aprile 2022) ossia entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo;
- la PMI beneficiaria non provveda a stipulare con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di delibera;
- le verifiche e i controlli effettuati evidenzino condizioni impeditive al mantenimento e all’erogazione delle agevolazioni concesse;
- i beni oggetto del programma siano alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- i beni oggetto del programma non posseggano i requisiti previsti per le singole linee di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto 22/4/2022;
- in sede di rendicontazione, le spese oggetto del programma, riferibili a ciascuna delle linee di intervento, siano imputate su linee di intervento diverse rispetto all’articolazione prevista nel provvedimento di concessione, non essendo possibile in ogni caso riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre linee di intervento dell’investimento;
- venga accertata la non conformità del programma realizzato con quanto previsto dal Regolamento attuativo (decreto 22 aprile 2022);
- il programma di investimenti non sia stato concluso nei termini;
- la PMI beneficiaria non provveda alla trasmissione della richiesta di erogazione nel rispetto del termine e delle condizioni previsti dall’articolo 14, comma 2 del decreto attuativo (decreto 22 aprile 2022) ;
- nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in più quote annuali, la PMI beneficiaria non provveda alla trasmissione delle richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 14, comma 8, del decreto 22/4/2022;
- le spese oggetto del programma risultino pagate attraverso compensazione con crediti verso i fornitori;
- le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature siano effettuate con permuta e contributi in natura;
- in relazione ai beni materiali di cui agli investimenti compresi nell’elenco di cui all’allegato A, della legge 232/2016, le spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre i termini previsti all’articolo 14, comma 2 del decreto attuativo (decreto 22 aprile 2022), per la trasmissione della richiesta di erogazione;
- la PMI beneficiaria non ottemperi all’obbligo di apporre sui titoli di spesa il codice unico di progetto – CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell’intervento;
- la PMI beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento del programma;
- la PMI beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni;
- emerga che l’aumento di capitale sociale sia stato rimborsato, a qualsiasi titolo, ai soci nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell’investimento;
- emerga che la PMI beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili
Caratteristica del finanziamento
La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore.
Il finanziamento, il cui contratto deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ed entro i termini indicati all’art. 13, comma 2, deve avere le seguenti caratteristiche:
- essere deliberato a copertura dei programmi di investimento;
- avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene.
Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene; - essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria.
Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00, rileva l’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti; - essere erogato in un’unica soluzione all’impresa beneficiaria, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo, se successiva.
Nell’ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l’impresa richiedente o l’intermediario finanziario può, altresì, procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l’importo di tale acconto, che è oggetto di apposita fattura, è da intendersi ricompreso nell’importo complessivo del contratto di leasing finanziario.
Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l’erogazione avviene entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva.
In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
Tale impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.
Fonte: D.M. 19 gennaio 2024, n. 43.
NdR. Aumenti di capitale e conferimenti in natura
Federico Gavioli
Mercoledì 17 aprile 2024