La legge di bilancio recente ha incrementato il limite per l’utilizzo del contante per gli acquisti legati al turismo, estendendolo a cittadini extra-UE e UE, superando il precedente limite imposto per contrastare il riciclaggio di denaro. Le transazioni turistiche effettuate nell’anno scorso devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro aprile di quest’anno, riguardando gli acquisti in contante da parte di non residenti. I commercianti e le agenzie di viaggio sono tenuti a seguire procedure specifiche, inclusa la comunicazione elettronica dettagliata, per avvalersi di questo limite maggiorato. Ecco una guida all’adempimento.
Comunicazione delle operazioni del turismo: premessa generale
Come noto la legge di bilancio 2019, Legge n. 145-2018, ha provveduto ad innalzare a 15.000 euro il limite applicabile in materia di uso del contante sia ai cittadini EXTRA UE che a quelli dell’UE/SEE.
Si tratta di una deroga al limite dell’uso del contante (art. 3 commi 1 e 2 del D.l. 16/2012) a favore degli acquisti effettuati in esercizi e negozi legati al turismo, da parte di cittadini di Paesi al di fuori della Ue e dello spazio economico europeo (cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/1972 (ad esempio, alberghi, ristoranti, ecc.), per i quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura; prestazioni si servizi effettuate da agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, che effettuano operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze e servizi connessi nei confronti di persone fisich