La Cassazione conferma che, se l’ente creditore non risponde entro 220 giorni alla contestazione di un debitore riguardo iscrizioni a ruolo, tali debiti vengono annullati di diritto. Questo principio del silenzio-assenso, consolidato dalla giurisprudenza, assicura che l’assenza di risposta trasformi l’inerzia dell’ente in un annullamento automatico delle pretese creditorie, proteggendo così i diritti dei contribuenti contro ritardi burocratici nelle risposte alle loro contestazioni.
L’inapplicabilità nell’ambito del regime tributario del silenzio-assenso come rimedio generalizzato, non impedisce l’operatività della L. 228 del 2012 che prevede l’annullamento dei ruoli e degli atti esattoriali se l’amministrazione non risponde al contribuente nei termini di legge. In questi termini si è espressa la Corte di cassazione.
Eccezioni alla riscossione: ambito normativo
L’art. 1, commi da 537 a 543, della legge 24/12/2012 n. 228, prevede che i debitori di somme “iscritte a ruolo o affidate” ai “concessionari per la riscossione”, hanno facoltà entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, di presentare al concessionario una dichiarazione ove eccepire possibili contestazioni riferite all’iscrizione a ruolo.
Il contribuente è quindi chiamato a documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si stava procedendo, siano interessati (in alternativa) da:
- prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo era stato reso esecutivo, oppure;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, oppure
- una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore, oppure
- una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che avesse annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non avesse preso parte, oppure
- un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore, ovvero
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso”.
La presentazione di questa dichiarazione determina la sospensione di qualsiasi attività finalizzata alla riscossione.
Ai sensi del successivo comma 539, il concessionario è obbligato, entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione, trasmettere quest’ultima e la documentazione allegata all’ente creditore in modo da consentire all’ente, entro