Per richiedere il rimborso di un credito IVA eccedente, è fondamentale che le dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni mostrino un credito non ancora compensato o precedentemente richiesto come rimborso. Il rimborso ammesso corrisponde al valore più basso tra le eccedenze registrate in questo triennio, al netto di quanto già impiegato in compensazione.
Questo criterio si estende anche alle aziende coinvolte in procedure di liquidazione di gruppo IVA, dove si valuta l’ammontare rimborsabile confrontando i crediti IVA detraibili con le somme già compensate.
Alcuni esempi pratici ci aiuteranno nella comprensione delle modalità per il recupero di tali eccedenze di credito IVA.
Richiesta di rimborso dell’eccedenza di credito IVA: alcune generalità
A norma dell’art. 30, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sussiste la possibilità di procedere alla richiesta di rimborso dell’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, se dagli adempimenti dichiarativi inerenti ai due periodi d’imposta precedenti risultino eccedenze detraibili.
Detta situazione, disciplinata con il codice 8, che deve risultare annotato nell’apposita casella, se dalle dichiarazioni relative agli ultimi tre anni (2021 – 2022 – 2023) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori a € 2.582,28, nel qual caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).
In concreto, il raffronto deve essere eseguito fra gli ammontari dell’IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti:
- per il periodo d’imposta 2021, l’ammontare da considerare è quello risultante dalla differenza tra l’IVA a credito riportata in detrazione o in compensazione indicata al rigo VX5 e quello annotato al rigo VL9 della dichiarazione modello IVA 2023 relativa all’anno 2022, per la sola quota-parte riguardante