Quest’anno il termine per l’invio della Certificazione Unica è fissato per lunedì 18 marzo 2024. Come ogni anno proponiamo una guida a questo fondamentale adempimento con un focus sulle novità: figli a carico, assegno unico, lavoratori sportivi, fringe benefits e mance…
L’Agenzia delle Entrate ha approvato la Certificazione Unica – CU 2024 unitamente alle relative istruzioni.
Come noto le Certificazioni Uniche 2024 relative all’anno 2023 devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro la data del 18 marzo 2024 (il termine ordinario del 16 marzo 2024 cade di sabato) ed entro la stessa data la Certificazione, nella sua versione di modello sintetico, deve essere consegnato al lavoratore percipiente.
Resta fatto salvo il maggior termine del 31 ottobre 2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730.
Nota: si ricorda che è possibile inviare il flusso telematico in più parti trasmettendo le certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati con l’eventuale quadro CT separatamente da quelle del lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.
L’invio suddiviso è possibile anche in presenza dei solo redditi di lavoro dipendente se tale modalità risulta più agevole per il sostituto d’imposta.
Guida alla Certificazione Unica 2024
Le modalità di presentazione delle certificazioni uniche
La presentazione delle certificazioni uniche può essere effettuata direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione ovvero tramite un intermediario abilitato (la prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica).
I sostituti d’imposta possono scegliere di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni del lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Nota: nel caso di invio ad opera dell’intermediario questi deve rilasciare al sostituto d’imposta l’impegno a trasmettere le CU per via telematica all’Agenzia delle entrate e a rilasciare al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione atte