Secondo la CGT di Reggio Emilia, la mancata comunicazione all’ENEA per detrazioni relative a interventi di riqualificazione energetica non comporta né sanzioni per la carente comunicazione, né decadenza dall’agevolazione. Dunque, la violazione dell’obbligo di comunicazione non è sanzionata con perdita del beneficio fiscale, diversamente da quanto indicato da alcune decisioni di legittimità. Questo stabilisce un importante precedente sulla natura non decadenziale dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico.
In caso di spese per la riqualificazione energetica per cui è riconosciuta una detrazione d’imposta, l’omessa comunicazione all’Enea non costituisce un obbligo e non è prevista una sanzione per inadempimento del contribuente.
Nessuna norma prevede, infatti, la sanzione della decadenza dall’agevolazione nel caso di carente comunicazione dei dati all’Enea che, in base al dm 19/02/2007, deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori[1].
Quanto precede emerge dall’interessante recente decisione dei giudici di merito in commento che, diversamente da quanto affermato in sede di legittimità, hanno ritenuto che l’agevolazione fiscale per il risparmio energetico non ha natura decadenziale, spettando a prescindere dall’invio della comunicazione all’Enea in quanto non obbligatoria.
ENEA: gli scopi dell’ente
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), costituita nel 1952, è un ente di diritto pubblico nazionale di ricerca dotato di personalità giuridica (vigilato dal Ministero dell’ambiente e della transizione ecologica) e gode di autonomia scientifica, regolamentare, finanziaria, organizzativa, contabile e, nel rispetto dell’art.