Esame di un caso pratico per illustrare l’applicazione del principio di accessorietà ai fini IVA. Potrebbe accadere ad esempio che il fornitore, nell’ambito della pattuizione del prezzo di vendita del bene/servizio, addebiti eventuali spese di incasso. Cerchiamo di capire qual è il regime IVA applicabile.
Si prenda il caso di un fornitore che rende un servizio soggetto al regime del reverse charge e che pattuisca con il cliente che, in funzione della modalità di pagamento prescelta (esempio, bonifico, riba, ecc.), vengano a quest’ultimo addebitato un importo a titolo di spese di incasso.
Possiamo affermare sin da subito, sulla base delle considerazioni che andremo a sviluppare, che l’importo delle spese di incasso – operazione accessoria – seguono il regime fiscale dell’operazione principale (prestazione di servizio soggetta al regime di reverse charge; si fa il caso dell’installazione di un impianto relativo ad un edificio, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) Dpr 633/1972).
Premettiamo che il meccanismo di inversione contabile non significa che l’operazione non sia assoggettata ad imposta, ma che questa sia dovuta dal cessionario / committente (articolo 17, comma 5, Dpr 633/1971), in deroga alla regola generale (di cui al comma 1 del medesimo articolo 17).
IVA e spese accessorie: determinazione della base imponibile
L’importo relativo al bene/servizio accessorio va assoggettato al medesimo regime fiscale dell’operazione principale; infatti, detto importo rientra nel computo della base imponibile.
Infatti, il legislatore ha stabilito un’ampia formulazione del concetto di “base imponibile” ai fini IVA:
“La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione…” (art. 13, comma 1, Dpr 633/1972).
In maniera identica prevede la norma unionale:
“la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni” (art. 73, Direttiva 2006/112/Ce).
Principio di accessorietà
Prosegue l’art. 78 della medesima direttiva:
“Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:
a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA;
b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all’acquirente o al destinatario della pr