È essenziale la specificità e la chiarezza dei motivi, evitando ricorsi cosiddetti “farciti”. Il testo deve contenere una sintesi chiara dei fatti e delle ragioni per la cassazione, con indicazione precisa degli atti processuali. La mancanza di chiarezza può rendere inammissibile il ricorso, così come l’eccessiva documentazione senza sintesi. La riforma mira a garantire un’esposizione concisa e comprensibile, evitando trasformazioni del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Come esperire, dopo la riforma [1] “Cartabia”, il ricorso per cassazione, senza il rischio di ricadere nell’inammissibilità dei motivi.
Anche dopo la riforma “Cartabia”:
- I motivi del ricorso per cassazione devono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata?
- È inammissibile, per violazione del criterio di autosufficienza, il ricorso tributario “farcito” ossia quello presentato in Cassazione, mettendo insieme in successione una serie di atti, senza una esposizione sommaria dei fatti di causa che possa rendere agevole la comprensione della questione controversa?
- È inammissibilità il ricorso che difetta di indicazione di specifici errori compiuti dal giudice di merito? Il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli?
Riforma Cartabia: le norme per i ricorsi
La riforma (d.lgs. 10.10.2022, n. 149) ha modificato le regole che hanno per oggetto il ricorso a decorrere dal 1.1.2023, cioè:
- l’art. 360: se la sentenza in appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, il ricorso può essere preposto solo per motivi sulla giurisdizione, per violazione delle norme sulla competenza e per nullità della sentenza o del procedimento;
- l’art. 366: il ricorso, a pena di inammissibilità, deve contenere, oltre all’indicazione delle parti e della sentenza o della decisione impugnata:
- la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali all’illustrazione dei motivi del ricorso;
- la chiara e sintetica esposizione dei motivi[2] per i quali è richiesta la cassazione, con le norme di diritto su cui si fondano;
- la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti[3] sui quali il ricorso si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi.
Sinteticità e chiarezza
La citata riforma prevede, quindi, una nuova disciplina sul contenuto del ricorso per cassazione esaltando la “sinteticità” e “chiarezza”.
Il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata[4], con riguardo al quale, quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge, funzionali al corretto espletamento del controllo di legittimità.
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non