La proposizione dell’istanza di rimborso nel termine di quarantotto mesi, scongiura la decadenza?
Analisi della normativa che prevede la decadenza sostanziale dell’istanza di rimborso per il decorso di determinati termini e prescrizione decennale ex art. 2946 codice civile.
La proposizione dell’istanza di rimborso nel termine di quarantotto mesi, scongiura la decadenza?
Una volta maturato il silenzio rifiuto, si applica il termine prescrizionale ordinario decennale di cui all’art. 2946, codice civile, risultando irrilevante il fatto che l’istanza sia stata presentata ad ufficio territorialmente incompetente ovvero la presentazione di una istanza di rimborso, pur ad ufficio territorialmente non competente evitata il formarsi della decadenza (prevista nella specie dall’art. 38, d.p.r. n. 602/1973), e quindi, decorso il termine di novanta giorni, si forma il silenzio rifiuto?
Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, che in assenza di disposizioni specifiche, è quello ordinario di cui all’art. 2946, codice civile?
Istanza di rimborso imposta sui redditi: principi generali
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, disciplinato dall’art.38, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, la presentazione della relativa istanza ad un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo ad impedire la decadenza[1] del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l’ufficio non competente (purché non estraneo all’Amministrazione finanziaria) è tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell’esigenza di una sollecita definizione dei diritti delle parti, ai sensi dell’art. 111 Costituzione.
Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, la norma generale residuale di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992[2], prevedente il termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza, che non esclude tuttavia, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c..
Ne consegue che il decorso della prescrizion