Auto ad uso promiscuo: pubblicate le Tabelle ACI per la tassazione 2024

Sono disponibili le Tabelle Aci 2024 per la corretta gestione fiscale dei rimborsi spese per l’utilizzo dell’auto ad uso promiscuo da parte dei dipendenti. Vediamo le novità più interessanti…

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR) dispone all’articolo 51, comma 1, che il reddito di lavoro dipendente è rappresentato da “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

La norma in parola valorizza il principio di “omnicomprensività”, in base al quale si qualificano come redditi di lavoro dipendente non solo le somme riconosciute in cedolino ma altresì i beni e servizi ricevuti dal dipendente, nel periodo d’imposta, in funzione del rapporto di lavoro.

 

I rimborsi spese ai dipendenti: fiscalità

tabelle aci 2024Rientrano in quest’ultima categoria i compensi in natura o fringe benefits riconosciuti, a seconda dei casi, all’intera base occupazionale, a determinate categorie di lavoratori o soltanto ad alcuni di essi.

Eccezion fatta le ipotesi di beni e servizi esenti da Irpef e relative addizionali, per sottoporre a tassazione fiscale i fringe benefits la normativa utilizza due criteri:

  • Il valore normale dei beni e servizi;
  • Il valore convenzionale, applicato per una serie di ipotesi previste dall’articolo 51, comma 4, del TUIR.

Appartengono a quest’ultima casistica:

  • mezzi di trasporto aziendali (articolo 51, comma 4, lettera a);
  • prestiti (articolo 51, comma 4, lettera b);
  • fabbricati concessi ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lettera c);
  • servizi di trasporto ferroviario (articolo 51, comma 4, lettera d).

Con particolare riguardo ai mezzi di trasporto aziendali, assegnati ad uso promiscuo, la tassazione fiscale si applica su una base imponibile rappresentata dall’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolata in funzione delle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo.

Le citate tabelle vengono poi comunicate all’Agenzia entrate che le pubblica sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre.

In G.U. del 22 dicembre 2023 numero 29 è stato diffuso il Comunicato dell’Agenzia Entrate contenente le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, a valere per il periodo d’imposta 2024.

Analizziamo la novità in dettaglio.

 

Le Tabelle ACI 2024

Le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e pubblicate in Gazzetta Ufficiale numero 298/2023, con effetto sul periodo d’imposta 2024, si dividono in:

  • Autoveicoli a benzina in produzione;
  • Autoveicoli a gasolio in produzione;
  • Autoveicoli a benzina – GPL e benzina – metano in produzione;
  • Autoveicoli ibrido – benzina e ibrido – gasolio in produzione;
  • Autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in in produzione;
  • Autoveicoli a benzina fuori produzione;
  • Autoveicoli a gasolio fuori produzione;
  • Autoveicoli a benzina – GPL e benzina – metano fuori produzione;
  • Autoveicoli ibrido – benzina e ibrido – gasolio fuori produzione;
  • Autoveicoli elettrici e ibridi plug-in fuori produzione;
  • Motoveicoli;
  • Autocaravan.

Nel caso in cui il mezzo non sia compreso nelle Tabelle ACI è necessario assumere a riferimento il veicolo più simile tra quelli presenti nelle citate tabelle.

Mezzi aziendali ad uso promiscuo

I mezzi di trasporto di proprietà dell’azienda possono essere concessi ai dipendenti, in alternativa:

  • Ad uso esclusivamente aziendale;
  • Ad uso promiscuo (aziendale e privato), in cui il mezzo è lasciato nella disponibilità del lavoratore al di fuori dell’uso lavorativo;
  • Ad uso esclusivamente privato.

Mentre la prima ipotesi non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali (e contributivi) e la terza casistica (uso esclusivamente privato) comporta l’assoggettamento a contributi e imposte secondo il valore normale, il discorso cambia in caso di assegnazione del veicolo ad uso promiscuo (aziendale e personale).

In quest’ultima situazione si considera il valore convenzionalmente previsto dalla normativa (articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR) che configura l’uso del mezzo per motivi personali.

Il valore convenzionale

L’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR dispone che, ai fini della determinazione del valore del mezzo concesso ad uso promiscuo, per:

  • gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed m) del Codice della strada;
  • i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione;

concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 opera un sistema di tassazione diverso in base alle emissioni del veicolo, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019 numero 160, articolo 1, comma 632.

Contratti stipulati dal 1° luglio 2020

Per i veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 in poi, assegnati in uso promiscuo al dipendente sulla base di contratti siglati a partire dalla predetta data, il sistema di tassazione è figlio delle modifiche di cui alla Legge numero 160/2019.

Nello specifico rileva ai fini fiscali il risultato dell’applicazione di una determinata percentuale, diversa in base ai livelli di emissione di anidride carbonica, sulla somma corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, ottenuta in base alle Tabelle ACI in vigore, in ragione del tipo di veicolo, come di seguito descritto:

 

Valori di emissione di CO2 (indicati sul libretto di circolazione del mezzo ed ottenuti in base al test europeo WLTP sulle emissioni)
% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km

Non superiori a 60 grammi per km

25%

Tra 61 e 160 grammi per km

30%

Tra 161 e 190 grammi per km

50%

Da 191 grammi per km in poi

60%

Contratti stipulati fino al 30 giugno 2020

La disciplina previgente alle modifiche disposte dalla Legge numero 160/2019 continua ad operare per i contratti di concessione stipulati sino al 30 giugno 2020 per auto immatricolate fino al 30 giugno 2020.

In tal caso si considera il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15 mila chilometri, calcolata sulla base delle Tabelle ACI comunicate annualmente dall’Agenzia Entrate, in ragione del tipo di veicolo.

Veicoli immatricolati prima del 1° luglio 2020

Particolare attenzione dev’essere posta ai casi di veicoli:

  • Assegnati con contratto stipulato dopo il 1° luglio 2020;
  • Immatricolati fino al 30 giugno 2020;

dev’essere valorizzata ai fini fiscali la “parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro” (Risoluzione Agenzia Entrate 14 agosto 2020 numero 46/E).

 

Valore da considerare al netto delle trattenute al dipendente

La somma da assoggettare a contributi previdenziali – assistenziali e a tassazione Irpef, calcolata applicando le percentuali sopra citate all’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri (sulla base delle Tabelle ACI), dev’essere assunta al netto degli importi, comprensivi di IVA, eventualmente trattenuti al lavoratore o dallo stesso corrisposti.

Di conseguenza, se la somma trattenuta è superiore al valore imponibile del fringe benefit, nessun importo dev’essere assoggettato a contributi e imposte per l’utilizzo promiscuo del mezzo.

 

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Paolo Ballanti

Mercoledì 31 gennaio 2024