Le recenti modifiche hanno introdotto il principio “look-through”, cambiando la tassazione dei dividendi: ora vengono imputati direttamente ai soci in base al loro regime fiscale.
La trattazione analizza quattro scenari pratici, evidenziando anche le variazioni nella tassazione dei dividendi.
La società semplice rappresenta la più snella, intuitiva ed elementare forma societaria atta a svolgere attività di impresa non commerciale.
Questo strumento, nonostante la sua estrema semplicità, offre numerosi spunti di riflessione: se da una parte si presta come strumento utilizzato per tutelare patrimoni finanziari e proprietà immobiliari, dall’altro tutt’altro si può dire che semplice nella sua gestione fiscale perlomeno quando si parla di fiscalità (soprattutto) internazionale. In questo articolo, primo di un trittico, si evidenziano gli aspetti più critici nella gestione della fiscalità diretta; in particolare il focus viene posto nella gestione dei dividendi percepiti per il tramite di società semplice, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 124/2019, art. 32-quater.
Società semplice: la fiscalità diretta
Il reddito prodotto dalle società semplici è qualificabile in ragione della fonte di produzione e concorre a formare il reddito complessivo come sommatoria dei redditi appartenenti a ciascuna categoria reddituale, al netto degli oneri deducibili.
Per questo motivo, in tema di società semplice, ai componenti reddituali conseguiti dalle società semplici, il testo unico sulle imposte sui redditi rimanda alle disposizioni dettate per la tassazione delle medesime componenti reddituali possedute dalle persone fisiche.
Diversamente, nelle società di persone commerciali, il reddito prodotto dalla società da qualsiasi fonte promana è considerato reddito di impresa in forza della presunzione assoluta contenuta nell’art. 6 del Tuir comma 3, rendendosi applicabile le dis