Quest’anno la rivalutazione del TFR, assoggettata ad imposta sostitutiva del 17%, fa i conti con il dato Istat. Quello del 2023 si preannuncia decisamente più basso di quello dello scorso anno, con l’effetto che l’acconto – da versare entro il prossimo 16 dicembre – potrà risultare superiore a quanto dovuto per l’intero anno.
Imposta sulla rivalutazione del TFR: la base normativa
In tema di rivalutazione del TFR, l’articolo 11, comma 3, Dlgs 18 febbraio 2000, n. 47 dispone che:
«Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17%» (misura così innalzata, rispetto a quella precedente dell’11% dal comma 625 della Legge di stabilità 2015.
Il successivo comma 4 prevede che i sostituti d’imposta:
«applicano l’imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L’imposta è versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo…. Nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni…è dovuto l‘acconto dell’imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente… L’acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre».
Quello descritto è il metodo «storico» per la determinazione dell’acconto: ques