Prima l’INL, poi Inail e Inps sono intervenuti con opportune istruzioni relativamente agli obblighi assicurativi e previdenziali.
Novità del lavoro sportivo, oggi quasi tutte operative
A partire dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore quasi tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2021 che hanno portato alla riforma della disciplina del lavoro sportivo.
Il Titolo V di tale Decreto è stato ulteriormente modificato di recente dal D.Lgs. n. 122/2023 introducendo importanti novità.
Sulla base di quanto detto, il Legislatore prevede espressamente che, qualora ne ricorrano i presupposti, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Tenendo conto della particolarità del lavoro sportivo, sono previste espresse deroghe a specifiche normative che riguardano la generalità dei rapporti di lavoro subordinato.
Infatti, al lavoro sportivo – ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 36/2021 – non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della L. n. 300/1970, così come alcune disposizioni in materia di licenziamenti quali quelle di cui alla L. n. 604/1966, n. 108/1990, e art. 24 della L. n. 223/1991.
Sono inoltre disapplicate le disposizioni di cui agli artt. 19 e 29 del D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al rapporto di lavoro a tempo determinato, e non trova applicazione l'articolo 7 della L. n. 300/1970 relativamente alle sanzioni disciplinari.
I chiarimenti dell’INL sulle nuove regole del lavoro sportivo
Ma andiamo più nel dettaglio: infatti, la Circolare n. 2 dell'Ispettorato del Lavoro del 25 ottobre 2023 ha sottolineato che la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistic