Ultime sul lavoro sportivo: obblighi contributivi e previdenziali

di Antonella Madia

Pubblicato il 13 novembre 2023

La riforma del lavoro sportivo ha comportato numerosissime novità riguardanti la gestione delle attività lavorative e professionali, sia nel settore dilettantistico che professionistico, con la conseguenza che numerose sono state anche le istruzioni fornite dei vari Enti che si occupano della gestione dei rapporti di lavoro.
Prima l’INL, poi Inail e Inps sono intervenuti con opportune istruzioni relativamente agli obblighi assicurativi e previdenziali.

Novità del lavoro sportivo, oggi quasi tutte operative

lavoro sportivo obblighi contributivi A partire dal 1° luglio 2023 sono entrate in vigore quasi tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2021 che hanno portato alla riforma della disciplina del lavoro sportivo.

Il Titolo V di tale Decreto è stato ulteriormente modificato di recente dal D.Lgs. n. 122/2023 introducendo importanti novità.

Sulla base di quanto detto, il Legislatore prevede espressamente che, qualora ne ricorrano i presupposti, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Tenendo conto della particolarità del lavoro sportivo, sono previste espresse deroghe a specifiche normative che riguardano la generalità dei rapporti di lavoro subordinato.

Infatti, al lavoro sportivo – ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 36/2021 – non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della L. n. 300/1970, così come alcune disposizioni in materia di licenziamenti quali quelle di cui alla L. n. 604/1966, n. 108/1990, e art. 24 della L. n. 223/1991.

Sono inoltre disapplicate le disposizioni di cui agli artt. 19 e 29 del D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al rapporto di lavoro a tempo determinato, e non trova applicazione l'articolo 7 della L. n. 300/1970 relativamente alle sanzioni disciplinari.

 

I chiarimenti dell’INL sulle nuove regole del lavoro sportivo

Ma andiamo più nel dettaglio: infatti, la Circolare n. 2 dell'Ispettorato del Lavoro del 25 ottobre 2023 ha sottolineato che la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistic