In caso di errore del contribuente che non ha compensato i redditi con perdite pregresse non è possibile la ritrattazione e la sanatoria dell’errore tramite integrativa.
La Corte di cassazione ha stabilito che non è ammessa la dichiarazione integrativa quando l’oggetto dell’errore riguarda la mancata compensazione dei redditi con perdite pregresse.
In casi simili, si tratta, infatti, non di errore, ma di opzione non esercitata a tempo debito, da parte del contribuente, circostanza che presuppone la dimostrazione dell’errore essenziale e riconoscibile ad opera dell’Erario.
Pertanto, non ne è ammessa, da parte del contribuente, la ritrattazione.
Dichiarazione integrativa esclusa in caso di mancata compensazione dei redditi con perdite pregresse non compensate
La controversia e le posizioni delle parti in causa

L’Ufficio fondava il recupero sull’applicazione della regola posta dall’art. 109 Tuir, norma che – come noto – impone che tanto i componenti positivi quanto quelli negativi del reddito di impresa di una determinata società contribuente concorrano a formare il reddito imponibile nell’esercizio fiscale di competenza.
L’accertamento veniva definito con adesione.
Successivamente, rideterminati i componenti negativi del reddito di impresa dichiarato nell’anno di effettiva competenza degli stessi, la società, con istanza di rimborso, chiedeva la restituzione delle mag

