In caso di errore del contribuente che non ha compensato i redditi con perdite pregresse non è possibile la ritrattazione e la sanatoria dell’errore tramite integrativa.
La Corte di cassazione ha stabilito che non è ammessa la dichiarazione integrativa quando l’oggetto dell’errore riguarda la mancata compensazione dei redditi con perdite pregresse.
In casi simili, si tratta, infatti, non di errore, ma di opzione non esercitata a tempo debito, da parte del contribuente, circostanza che presuppone la dimostrazione dell’errore essenziale e riconoscibile ad opera dell’Erario.
Pertanto, non ne è ammessa, da parte del contribuente, la ritrattazione.
Dichiarazione integrativa esclusa in caso di mancata compensazione dei redditi con perdite pregresse non compensate
La controversia e le posizioni delle parti in causa
La controversia originava da un avviso di accertamento, relativo ad un determinato anno di imposta, con cui venivano recuperati a tassazione, nei confronti di una srl, a seguito della corretta imputazione all’esercizio precedente, alcune delle componenti negative del reddito d’impresa portate in deduzione con riferimento all’annualità successiva.
L’Ufficio fondava il recupero sull’applicazione della regola posta dall’art. 109 Tuir, norma che – come noto – impone che tanto i componenti positivi quanto quelli negativi del reddito di impresa di una determinata società contribuente concorrano a formare il reddito imponibile nell’esercizio fiscale di competenza.
L’accertamento veniva definito con adesione.
Successivamente, rideterminati i componenti negativi del reddito di impresa dichiarato nell’anno di effettiva competenza degli stessi, la società, con istanza di rimborso, chiedeva la restituzione delle mag