In presenza di debiti erariali occorre procedere con cautela prima di compensarli con crediti verso l’Erario, al fine di non cadere in sanzioni. Esaminiamo in casi in cui è vietata la compensazione orizzontale.
Debiti erariali e divieto di compensazione orizzontale – Argomenti trattati
- La compensazione condizionata dei crediti tributari
- Il Decreto Direttoriale del 10 febbraio 2011
- L’inserimento dell’art. 28-quater nel D.P.R. n. 602/1973
- Il codice tributo previsto per la compensazione
- I ruoli che impediscono la compensazione
- La cosiddetta compensazione “verticale”
***
La compensazione condizionata dei crediti tributari
L’art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 (in seguito, D.L.), impedisce, con decorrenza 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali:
- fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500;
- se iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Qualora detto divieto non sia osservato, si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, fino al limite dell’ammontare indebitamente compensato.
Tuttavia:
- la sanzione non si applica fino al momento in cui l’iscrizione a ruolo sia oggetto di contestazione giudiziale o amministrativa;
- detta sanzione non può essere maggiore del 50% di quanto compensato;
- i termini di cui all’art. 20 (Decadenza e prescrizione), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), assumono rilevanza a partire dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione;
- comunque, è ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, attraverso la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, secondo le modalità disposte con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 10 febbraio 2011;
- i crediti oggetto di compensazione, che superano l’importo del debito erariale iscritto a ruolo, possono essere rimborsati al contribuente secondo le relative norme di legge;
- si conferma che, per importi sino ad € 1.500, il predetto divieto non è applicabile.
In base alla Circolare dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2011, n. 4/E, parag. 12, la ratio della norma deve ricercarsi nel fatto di impedire le compensazioni immediate da parte del contribuente ch