I debiti erariali e il divieto di compensazione orizzontale

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 10 novembre 2023

In presenza di debiti erariali occorre procedere con cautela prima di compensarli con crediti verso l’Erario, al fine di non cadere in sanzioni. Esaminiamo in casi in cui è vietata la compensazione orizzontale.

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La compensazione condizionata dei crediti tributari

divieto compensazione orizzontaleL’art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 (in seguito, D.L.), impedisce, con decorrenza 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali:

  • fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500;
     
  • se iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Qualora detto divieto non sia osservato, si applica la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, fino al limite dell’ammontare indebitamente compensato.

Tuttavia:

  • la sanzione non si applica fino al momento in cui l’iscrizione a ruolo sia oggetto di contestazione giudiziale o amministrativa;
     
  • detta sanzione non può essere maggiore del 50% di quanto compensato;
     
  • i termini di cui all’art. 20 (Decadenza e prescrizione), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), assumono rilevanza a partire dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione;
     
  • comunque, è ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, attraverso la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, secondo le modalità disposte con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2011;
     
  • i crediti oggetto di compensazione, che superano l'importo del debito erariale iscritto a ruolo, possono essere rimborsati al contribuente secondo le relative norme di legge;
     
  • si conferma che, per importi sino ad € 1.500, il predetto divieto non è applicabile.

In base alla Circolare dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2011, n. 4/E, parag. 12, la ratio della norma d