L’istituto della compensazione consente di sommare algebricamente i crediti e i debiti che si formano nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Regioni, INPS, INAIL); il risultato che ne deriva è rappresentato o da un saldo a debito o da un credito.
Negli anni, il Legislatore, nel tentativo di limitare gli abusi in materia, ha introdotto importanti limiti all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Esploriamo le limitazioni attualmente in vigore.
La compensazione di imposte – Argomenti trattati:
- Compensazione verticale
- Compensazione orizzontale
- Imposte e contributi oggetto della compensazione
- Obbligo di compensazione orizzontale tramite canali telematici
- Ambito di applicazione
- Regole e modalità di compensazione
- Limiti alla compensazione orizzontale
- Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione
- Apposizione del visto di conformità per i soggetti ISA virtuosi
- Importo massimo compensabile e Mod. F24 con saldo a zero
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Compensazione verticale di imposte
La compensazione verticale (o “interna”) consiste nella possibilità di portare in diminuzione di un debito relativo ad una determinata imposta un credito relativo alla medesima imposta (ad esempio, acconto Irpef compensato con saldo Irpef a credito, oppure liquidazione periodica Iva a debito compensata con un’altra liquidazione a credito oppure ancora acconto Ires con saldo Ires a credito).
Nel caso di utilizzo della compensazione verticale sono previsti due possibili comportamenti:
- il contribuente non espone nel modello di pagamento l’operazione di compensazione bensì indica, eventualmente, l’importo del residuo debito che è tenuto a versare successivamente all’operazione di compensazione verticale stessa;
- il contribuente espone i dati della compensazione effettuata nel modello, così come capita nel caso di compensazione tra tributi diversi.
La soluzione n. 2) è quella consigliata onde evitare che l’Agenzia delle Entrate non colga la compensazione effettuata ed invii avvisi di irregolarità che poi dovranno essere sgravati.
Nonostante si proceda ad esposizione della compensazione all’interno del Mod. F24, la compensazione effettuata rimane di tipo “verticale”, in quanto effettuata nell’ambito della stessa tipologia di tributo.
Compensazione orizzontale
La compensazione orizzontale (o “esterna”) consiste nella somma algebrica di crediti e debiti di diversa natura o nei confronti di diversi enti impositori, risultanti da dichiarazioni annuali o denunce periodiche contributive e si attua compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24.
Nota bene: La compensazione orizzontale si effettua esclusivamente all’interno del modello unificato di pagamento F24.
Il punto di partenza del meccanismo della compensazione è rappresentato dalle dichiarazioni annuali e dalla denuncia periodica INPS (UNIEMENS).
Infatti, il credito che scaturisce da queste dichiarazioni può essere utilizzato per compensare tutte le imposte e i contributi oggetto di versamento (Irpef, Ires Iva, ritenute, Irap, contributi previdenziali).
Imposte e contributi oggetto della compensazione
La compensazione orizzontale riguarda quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato, alle Regioni, all’INPS, all’INAIL e ai Comuni (IMU).
Si riporta, nella tabella che segue, un elenco dei principali tributi/contributi compensabili tra loro attraverso la compensazione orizzontale.
Importi a debito |
Importi a credito |
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