La retrocessione di beni da un trust è da considerarsi operazione fiscalmente neutra, anche se i beni non sono gli stessi di quelli originariamente segregati.
La rinuncia dei beneficiari e il ritorno dei beni al disponente non creano un presupposto impositivo, trattandosi di atto contrario alla costituzione del trust, pur condividendone la neutralità fiscale. La retrocessione, consistendo nella cessazione del trust, non realizza l’arricchimento previsto e non incide fiscalmente, confermando che il trasferimento di beni in un trust e la sua retrocessione sono atti neutrali ai fini delle imposte di successione e donazione.
La retrocessione del patrimonio in trust è un fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell’ipotesi in cui i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati?
La retrocessione al disponente dei beni segregati in un trust a seguito della rinuncia definitiva da parte dei beneficiari non realizza il presupposto impositivo ed è tassata con le imposte di successione e donazione in misura fissa?
La retrocessione dei beni immobili al disponente sconta le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (e non, invece, in misura proporzionale), configurando un atto uguale e contrario all’atto di costituzione del vincolo, con cui condivide la neutralità fiscale?
Principio generale sulla retrocessione del patrimonio in trust
La retrocessione del patrimonio in trust è un fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell’ipotesi in cui – non è questo il caso – i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione.
La vicenda processuale
Il fisco ha emesso un avviso di liquidazione di imposta di donazione, ipotecaria e catastale in conseguenza di atto, stipulato in data 18/3/2016, di risoluzione di un trust immobiliare istituito il 28/12/2011.
I giudici tributari di merito hanno respinto le doglianze del contribuente.
Pronuncia di Cassazione
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno accolto il ricorso in cassazione del contribuente sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.
In tema di imposta sulle successioni e donazioni, il recesso o la rinuncia definitiva di tutti i beneficiari del trust, specificamente individuati, alla distribuzione dei beni e alla realizzazione dello scopo impresso dall’atto istitutivo, senza che questo nulla preveda al riguardo, comporta, al pari di quanto accade quando il beneficiario manchi fin dall’origine, l’impossibilità di realizzare il programma negoziale predisposto dal disponente e il ritorno a quest’ultimo del trust fund, c