Ne approfittiamo per ripassare le regole di calcolo e versamento del ticket Naspi.
Una delle attività garantite dall’Inps è il sostegno economico assicurato nelle ipotesi di perdita involontaria dell’occupazione. L’Istituto, grazie alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) riconosce un’indennità mensile ai dipendenti che, previa domanda telematica, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione;
- tredici settimane di contribuzione totalizzate nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
A copertura degli oneri sostenuti dall’Inps per il riconoscimento delle indennità NASpI, la normativa impone ai datori di lavoro di versare, in determinate ipotesi di interruzione del contratto, un contributo aziendale di recesso (detto anche “ticket NASpI” o “ticket licenziamento”).
A questo punto sorge il dubbio.
Il suddetto contributo è dovuto anche nelle ipotesi di interruzione anticipata del contratto a termine?
Tali si intendono i casi di licenziamento del lavoratore a tempo determinato prima della data di scadenza del rapporto. Analizziamo la questione in dettaglio.