L’incarico di sindaco e quello di revisore

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 7 settembre 2023

Il lavoro del Collegio sindacale presenta molte sfaccettature lasciate soprattutto all’iniziativa e diligenza dei suoi componenti.
Il lasciar fare ovvero l’inerzia verso l’organo amministrativo può ritorcersi, in termini di responsabilità, verso la società e verso i terzi e coinvolgere i sindaci per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta.

Incarico di sindaco e di revisore - Argomenti trattati:

 

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Il Collegio sindacale

incarico sindaco revisoreNella SpA, è previsto un organo di controllo che, come ben noto, è il Collegio sindacale.

Quali le norme che disciplinano detto organo? Esse sono prescritte dai seguenti articoli del codice civile:

Art. 2397 – Composizione del collegio

Si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci. Quindi deve aggiungersi la nomina di 2 sindaci supplenti.

Inoltre, sia tra i membri effettivi e sia tra quelli supplenti, deve nominarsi un componente individuato tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

I componenti restanti, qualora non siano iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
 

Art. 2398 – Presidenza del collegio

Alla presidenza del collegio sindacale la nomina deve avvenire a cura dell'assemblea dei soci.

A tal proposito, la Corte di Cassazione penale, sez. V, con sentenza del 23 febbraio 2016, n. 15639, ha affermato che l’assenza di una qualità soggettiva indispensabile per ricoprire la carica di componente del collegio sindacale può, al massimo, avere influenza come causa di invalidità della delibera sociale di conferimento dell'incarico, oppure costituire fonte di responsabilità contrattuale del sindaco nei confronti della società nel cui ambito lo stesso esercita la detta funzione, ma non può incidere, una volta accolta la funzione, sulla insorgenza, in capo al soggetto nominato illegittimamente per il predetto vizio, della relativa posizione di garanzia e, dunque, per l'eventuale imputazione a titolo omissivo improprio, in base all'art. 40, comma 2, codice penale.
 

Art. 2399 – Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Prescrive le cause che impediscono l’elezione del sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 

  1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. (non può essere nominato amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
     
  2. il coniuge, i parenti (si veda l’art. 74 c.c.), gli affini (si veda l’art. 78 c.c.) entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate (si veda l’art. 2359 c.c.), delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
     
  3. coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Decadono dall'ufficio di sindaco coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Il Decreto del Ministero della giustizia del 29 dicembre 2004, n. 320, ha individuato le professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, in base all'art. 2397, comma 2, codice civile.

Dette professionalità sono scelte fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini vigilati dal Ministero della giustizia:

  • Avvocati;
  • Dottori commercialisti e Ragionieri e periti commerciali;
  • Consulenti del lavoro.

 

Ineleggibilità carica di sindaco

In ordine alla suddetta lett. c), la Corte di Cassazione, sez. II, con sentenza del 10 ottobre 2022, n. 29406, ha evidenziato che l'ineleggibilità alla carica di sindaco è configurabile non solo quando il controllore sia direttamente coinvolto nell'attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo, ma anche quando tale attività sia prestata da un socio o da un collaboratore dello studio di cui faccia parte il sindaco, quando detto sindaco si trovi in una situazione che ne comprometta l'indipendenza, legittimamente valutabile da parte del giudice di merito alla luce del criterio della percentuale, allo stesso spettante, dei crediti derivanti dall'attività svolta dal suo socio o collaboratore in favore della società (in aderenza a questo principio, la Corte ha ritenuto non censurabile la sentenza che aveva riconosciuto l'ineleggibilità in ragione della percentuale del