Qual è il termine per proporre istanza di rimborso per imposte versate in eccedenza, in caso di errore contabile rilevato in sede di accertamento da parte del Fisco a causa di procedure scorrette utilizzate dal contribuente?
La Corte di cassazione ha chiarito che il dies a quo per l’istanza di rimborso decorre dal momento in cui viene effettuato il pagamento dell’imposta e non dal diverso termine in cui il contribuente ha avuto contezza dell’errore che ha determinato un maggiore recupero impositivo per altra imposta.
Dunque, se a seguito dell’accertamento di una maggiore Iva per errori nella procedura di scorporo, risultano pagate maggiori imposte dirette per ricavi indebitamente dichiarati, opera l’art. 38 Dpr 602/73, che prevede il termine di 4 anni dal versamento, trattandosi di un’ipotesi di inesistenza parziale dell’obbligazione tributaria, e non l’art. 21 Dlgs 546/92, che, invece, prevede il termine di 2 anni, ma dalla verificazione del presupposto per la restituzione.
Errori contabili: istanza di rimborso per accertamento di maggiore IVA
La vicenda trae origine dall’emissione da parte dell’Agenzia delle entrate nei confronti di una srl umbra, esercente attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di merce, di due avvisi di accertamento con i quali veniva recuperata, per un biennio di imposta, maggiore Iva sui corrispettivi stante la scorretta procedura di scorporo seguita dalla società.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Ctr accertativa della legittimità della pretesa tributaria di maggiore Iva di cui ai suddetti avvisi, la società contribuente presentava domande di rimborso delle imposte Ires e Irap, versate per gli anni in questione e computate sui ricavi fittiziamente maggiorati.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, notificava alla compagine distinti provvedimenti di diniego del rimborso stante la rilevata tardività della presentazione delle relative istanze oltre il termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 Dpr 602/1973 e l’inapplicabilità, nella specie, del divieto di doppia