Dopo la pausa estiva si impone un monitoraggio degli adempimenti da effettuare in relazione alle più comuni agevolazioni di tipo fiscale alle imprese, anche al fine di un’efficace programmazione degli investimenti da effettuare tra 2023 e 2024.
L’elenco che segue, pur non essendo esaustivo di tutte le situazioni verificabili, consente comunque di avere un quadro d’insieme di tali adempimenti, sulla base dei termini attualmente in vigore.
Agevolazioni fiscali alle imprese: i principali adempimenti
30 settembre 2023: ravvedimento speciale per errata e/o omessa compilazione prospetto Aiuti di Stato
Fin dalla sua istituzione, il prospetto degli aiuti di Stato ha sempre presentato difficoltà interpretative che hanno comportato non poche omissioni e errate indicazioni, oltre al fatto che molti beneficiari, facendo ricorso ad aiuti automatici e semiautomatici, risultano avere superato il massimale degli aiuti de minimis, senza avere provveduto alla restituzione dell’eccedenza.
Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti di rettificare, integrare e/o restituire quanto dichiarato in precedenza, oltre a far ricorso all’ordinario istituto del ravvedimento operoso (si veda nel proseguo la possibilità di ravvedimento entro il 30 novembre 2023), l’Agenzia delle entrate da anni emana provvedimenti specifici per la sistemazione delle omissioni o irregolarità commesse nella compilazione di tale prospetto e, in genere, nella gestione delle agevolazioni rappresentate da aiuti di stato automatici e semiautomatici.
Da ultimo, per quanto riguarda le irregolarità commesse nella compilazione delle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP e mod. 770) trasmesse per l’anno di imposta 2019, con Provvedimento n. 133949 del 19 aprile 2023 ha chiarito come procedere alla sistemazione di tali irregolarità e, in particolare, per la restituzione degli aiuti de minimis fruiti in eccesso rispetto al massimale.
Per le regolarizzazioni che vengono effettuate entro il 30 settembre 2023, è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni previste dall’art.1, commi da 174 a 178, della legge n. 197/2022 (c.d. “ravvedimento speciale”), come precisato al punto 5.3 del citato Provvedimento.[1]
In particolare, entro la predetta data, occorre rimuovere l’irregolarità e procedere al versamento di quanto eventualmente dovuto.
30 novembre 2023: compilazione quadro RU
A fine novembre scade il termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022, nel cui ambito compilare anche il quadro RU per indicare sia i crediti d’imposta maturati nel corso del 2022, sia gli utilizzi dei crediti d’imposta residui provenienti dall’anno precedente.
Anche se sono trascorsi anni ormai dall’introduzione di tale quadro, la sua compilazione presenta sempre novità e problemi, tanto da far intervenire l’Agenzia delle entrate a chiarire alcuni aspetti particolari.
Circa le novità, quest’anno il quadro RU presenta la sezione IV analiticamente articolata per indicare non solo i crediti d’imposta 4.0 (beni tabella A, beni tabella B, ricerca 4.0 e formazione 4.0) maturati nel corso del 2022, ma anche il riepilogo dei crediti maturati a partire dal 1° gennaio 2020.
I dati richiesti sono necessari per il monitoraggio che lo Stato italiano deve fare e presentare all’Unione europea, anche se parte dei dati sono già stati indicati nelle dichiarazioni degli anni precedenti.
Inoltre, per consentire i controlli imposti dall’Unione europea in tema di PNRR, la sezione richiede anche le informazioni relative al titolare effettivo ed alle altre agevolazioni eventualmente cumulate con le precedenti.
Per la compilazione del quadro possono risultare utili alcune FAQ dell’Agenzia delle entrate:
- FAQ settembre 2022: l’Agenzia chiarisce come compilare il quadro quando l’interconnessione di un bene 4.0 interviene l’anno successivo a quello dell’entrata in funzione; ulteriori chiarimenti sono contenuti nella successiva FAQ del 5 giugno 2023;
- FAQ 5 giugno 2023: l’Agenzia chiarisce che, ove sia stato compilato il rigo RU140 nella dichiarazione REDDITI 2022 per indicare gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021 ed effettuati entro il 31 dicembre 2022, gli investimenti in questione non devono essere indicati anche nel modello REDDITI 2023, avendo già maturato il bonus che andava indicato nella colonna 2 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del