Ai fini della deducibilità per competenza degli accantonamenti perl trattamento di fine mandato, è necessario che il diritto alla relativa indennità risulti da un atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, non essendo sufficiente che l’atto sia coevo.
Indennità da Trattamento di fine mandato: data certa anteriore all’inizio del rapporto
Il pensiero della Cassazione
Per la Corte:
“la deducibilità degli accantonamenti del trattamento di fine mandato (TFM) di competenza di ciascun esercizio è soggetta alla disciplina del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 105, il quale, al comma 1, prevede che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali e, al comma 4, estende le disposizioni dei comma 1 e 2 anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, lettera c), dell’art. 17, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra le quali rientra il trattamento di fine mandato.
Per ormai consolidata giurisprudenza, l’art. 105, comma 4, opera un rinvio “pieno” all’art. 17, comma 1, lett. c) cit., cioè un rinvio non limitato all’identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l’indennità, ma esteso alle condizioni richieste dalla stessa disposizione, nel senso che ai fini della deducibilità dei relativi accantonamenti il diritto all’indennità deve risultare da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (Cass. 19 agosto 2020, n. 17367; Cass. 20 luglio 2018, n. 19368).
Pertanto, la circostanza che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto ricorre tanto ai fini della deducibilità dei relativi accantonamenti quanto ai fini della tassazione separata”.
Peraltro, sotto il profilo civilistico, secondo gli Ermellini:
“il compenso pagato senza una delibera preventiva non può essere ricollegato alla volontà dell’assemblea, che, ai sensi dell’art. 2389 c.c., è l’unica a poterlo determinare, e, sotto il profilo tributario, il costo, ai fini