Avvocati: le prestazioni di più collaboratori non conducono sempre all’IRAP

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 26 agosto 2023

La Corte di Cassazione ha affermato che non necessariamente si configura il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in capo all’avvocato che si avvalga delle prestazioni di più collaboratori.

IRAP di autonoma organizzazione che si avvale delle prestazioni di più collaboratori

Il pensiero della Corte

irap avvocati prestazioni collaboratoriLa Corte prende le mosse dal pronunciamento a SS.UU. n. 9451/2016, in continuità con SS.UU. n. 12108/2009, dove sono stati chiariti, in tema di IRAP, i parametri alla cui stregua la questione di fatto dell'autonoma organizzazione deve essere valutata.

Affermano le Sezioni Unite che:

"con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

  1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
     
  2. impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

Resta fermo che l'onere di provare l'insussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che abbia presentato domanda di rimborso dell'Irap già versata (Cassazione, 16/02/2007, n. 3673; Cass., Sez. Un., 26/05/2009, n. 12108; Cass., 13/10/2010, n. 21122; Cass., 21/03/2012, n. 4490; e, in tempi più recenti, Cass., 29/10/2018, n. 27423; Cass., 07/08/2019, n. 21068; Cass., 20/05/2022, n. 16391; Cass., 20/01/2023, n. 1799).

Inoltre, l'impiego non occa