IRAP di autonoma organizzazione che si avvale delle prestazioni di più collaboratori
Il pensiero della Corte
La Corte prende le mosse dal pronunciamento a SS.UU. n. 9451/2016, in continuità con SS.UU. n. 12108/2009, dove sono stati chiariti, in tema di IRAP, i parametri alla cui stregua la questione di fatto dell'autonoma organizzazione deve essere valutata.
Affermano le Sezioni Unite che:
"con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".
Resta fermo che l'onere di provare l'insussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che abbia presentato domanda di rimborso dell'Irap già versata (Cassazione, 16/02/2007, n. 3673; Cass., Sez. Un., 26/05/2009, n. 12108; Cass., 13/10/2010, n. 21122; Cass., 21/03/2012, n. 4490; e, in tempi più recenti, Cass., 29/10/2018, n. 27423; Cass., 07/08/2019, n. 21068; Cass., 20/05/2022, n. 16391; Cass., 20/01/2023, n. 1799).
Inoltre, l'impiego non occa