La sospensione dei termini quando il professionista è colpito da infortunio o malattia grave

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 21 luglio 2023

Un riconoscimento obiettivo è stato effettuato, anche se con notevole ritardo, al silenzioso quanto indispensabile lavoro dei professionisti e, per quanto ci riguarda, del commercialista, quando si ammala o è colpito da infortunio: le scadenze sono procrastinate al massimo di 60 giorni.

Sospensione termini per adempimenti tributari in capo al libero professionista colpito da infortunio o malattia grave - Argomenti trattati:

 

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La malattia o l’infortunio assicurano la proroga degli adempimenti

sospensione termini malattia professionistaL’art. 1, commi da 927 a 944, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, contenente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (di seguito Legge), disciplina la sospensione della decorrenza di termini connessi ad adempimenti tributari che gravano, per conto dei clienti, sul libero professionista, quando quest’ultimo cade ammalato ovvero è colpito da infortunio verificatosi per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che determini l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, in base all’art. 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

Secondo il predetto art. 2, del D.P.R. n. 1124/1965:

  • è considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Mentre, non è considerato infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolamentata da disposizioni speciali;
     
  • rientra tra gli infortuni, che consentono la proroga di cui appresso, quelli che avvengono alle persone assicurate durante il normale percorso:
     
    • di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
       
    • che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
       
    • di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale;

salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non rese indispensabili.

L'interruzione e la deviazione si intendono obbligate quando derivano da cause di forza maggiore, da esigenze essenziali ed improrogabili o dall’esecuzione di obblighi penalmente rilevanti.

L'assicurazione copre anche l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché reso indispensabile.

L'uso del velocipede (Art. 50, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) si deve, per i positivi riflessi ambientali, intendere sempre necessitato.

A questo punto, non sono considerati, ai fini di che trattasi, infortuni: