Le istruzioni alla compilazione del modello dichiarativo, riprendente il contenuto delle FAQ diffuse lo scorso anno, forniscono indicazioni sulla compilazione del modello Redditi in caso di investimenti in beni strumentali nuovi rientranti nel paradigma “industria 4.0” effettuati in un periodo d’imposta ma interconnessi in un periodo successivo.
Proponiamo alcune esemplificazioni di compilazione del Quadro RU del 2023…
Modello Redditi 2023: particolarità e novità per il bonus investimenti
L’indicazione, nel modello REDDITI, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – di cui all’articolo 1, commi 1051-1063, legge 178/2020 – presenta alcuni aspetti di novità.
Come noto, gli investimenti effettuati che danno luogo a crediti d’imposta sono individuati da specifici codici – “L3”, “2L” e “3L”, a seconda della tipologia di investimento – da riportare nel quadro RU.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali legge 178/2020 va indicato:
- nella sezione I del quadro RU;
- nella sezione IV del quadro RU, ai righi RU130 e RU140.
Le istruzioni alla compilazione del quadro RU dei modelli REDDITI 2023 precisano che i dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione I distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Per ciascuna tipologia di investimento deve quindi essere compilato un distinto modulo della sezione I, utilizzando gli specifici codici credito.
In particolare:
- “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “ordinari” (art. 1 comma 1055 della L. 178/2020).
Il relativo credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 dall’anno di entrata in funzione dei beni, usando il codice tributo “6935”;
- “2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi previsti dall’Allegato A alla L. 232/2016 (art. 1 comma 1057 e/o 1057-bis della L. 178/2020).
Il relativo credito d’imposta è utilizzabile dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6936”;
- “3L” per gli investimenti in beni immateriali strumentali nuovi previsti dall’Allegato B alla L. 232/2016 (art. 1 comma 1058 della L. 178/2020).
Il relativo credito d’imposta è utilizzabile dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni, usando il codice tributo “6937”.
Un aspetto da considerare riguarda il fatto che, oltre agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022 (per i soggetti “solari”), i quali vanno indicati nel rigo RU130, occorre indicare anche gli investimenti solamente “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, poi effettuati (secondo il criterio di competenza di cui all’articolo 109 del Tuir):
- nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 (il termine è così fissato dall’articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, DL 198/2022, Decreto Milleproroghe) con riguardo ai beni materiali ed immateriali “ordinari” e i beni materiali “industria 4.0”;
- nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, li