Dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento del superbonus e degli altri bonus edilizi suscettibili di fruizione anche mediante sconto in fattura o cessione del credito, per gli appalti o subappalti di importo superiore a 516.000 €, l’impresa appaltatrice o l’impresa subappaltatrice deve essere titolare della c.d. certificazione SOA.
L’art. 10-bis del DL n. 21/2022, c.d. “Decreto Ucraina”, ha disposto che a decorrere dall’1.1.2023, per poter:
- fruire della detrazione del 110% – 90% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020;
- optare per lo sconto in fattura o cessione del credito di cui all’art. 121, DL n. 34/2020;
in presenza di interventi di importo superiore a € 516.000 è necessario che l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici alle quali è affidata l’esecuzione dei lavori siano in possesso della qualificazione di cui all’art. 84, D.Lgs. n. 50/2016, ossia della c.d. “attestazione SOA”.
Confermando le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con una FAQ pubblicata il 17.2.2023 sul proprio sito Internet, l’art. 2-ter, DL n. 11/2023, c.d. “Decreto blocca crediti”, con una norma di interpretazione autentica, ha precisato che:
- per i contratti di appalto o subappalto stipulati dal 21.5.2022 al 31.12.2022, è richiesto che entro l’1.1.2023 l’impresa appaltatrice o subappaltatrice sia in possesso dell’attestazione SOA oppure della documentazione attestante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per l’ottenimento della stessa (sussistano le c.d. “condizioni SOA”);
- per la verifica dell’importo dei lavori (superiore o meno a € 516.000) va considerato singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto;
- l’art. 10-bis in esame è riferito alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori e pertanto non è applicabile per la fruizione delle agevolazioni spettanti per l’acquisto di unità immobiliari.
Ambito temporale di applicazione
L’art. 10-bis in esame:
- è entrato in vigore il 21.5.2022;
- richiede la certificazione SOA per l’applicazione degli artt. 119 e 121, DL n. 34/2020 a decorrere dall’1.1.2023;
- prevede un periodo transitorio, dall’1.1.2023 al 30.6.2023, durante il quale al momento della stipula del contratto di appalto o subappalto devono sussistere le c.d. “condizioni SOA” (in assenza dell’attestazione SOA, deve essere stato sottoscritto un contratto per l’ottenimento della stessa).
Tale impostazione della disposizione ha fatto sorgere dubbi sull’ambito temporale di applicazione della stessa a fronte dei quali è intervenuta prima l’Agenzia delle Entrate con la citata FAQ e s