La comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle entrate che attesta il riconoscimento del rimborso nella misura uguale a quella dichiarata assurge ad atto di ricognizione del debito?
Vediamo le implicazioni pratiche di tale dubbio….
Il riconoscimento del debito da parte del Fisco comporta una inversione dell’onere della prova e, pertanto, non grava sul contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda di rimborso?
La mancata rettifica, da parte dell’Agenzia, dei crediti fiscali esposti in dichiarazione comporta l’inversione dell’onere probatorio posto a carico, nei giudizi di rimborso, del contribuente istante?
L’amministrazione che non esercita il potere di rettifica delle dichiarazioni consolida i crediti fiscali del contribuente?
Principi normativi sui crediti fiscali
In tema di rimborso di imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum”, desumibile dall’art. 1442, ultimo comma, codice civile.
Ciò non attiene ai soli crediti di natura agevolativa o per i quali occorra una manifestazione di volontà da parte del contribuente.
Nel caso di specie, la comunicazione del fisco, che attestava l’esito favorevole della liquidazione della dichiarazione per un importo del credito pari a quello in essa esposto, non costituisce riconoscimento del debito.
Il riconoscimento del debito da parte del fisco non comporta una inversione dell’onere della prova e, pertanto, grava sul contribuente l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda di rimborso.
La mancata rettifica, da parte dell’Agenzia, del credito esposto in dichiarazione non comporta l’inversione dell’onere probatorio posto a carico, nei giudizi di rimborso, del contribuente istante.
Tali principi sono stati precisati dalla Corte di Cassazione.1
La vicenda processuale
Una società di capitale ha proposto istanza di rimborso per Irpeg per complessivi euro 21.471.386,79, emergente in parte dalla dichiarazione per l’anno di imposta 2000 ed in altra parte per eccedenze risultanti dalle dichiarazioni degli anni 1997, 1998, 1999, a titolo di ritenute subite e crediti di imposta.
L’istanza è stata oggetto di diniego dell’amministrazione.
Il giudice di prima istanza ha accolto il ricorso della società contribuente. Il giudice del gravame ha accolto in parte l’appello dell’Ufficio.
In particolare, la C.T.R. premetteva che nel giudizio di rimborso il contribuente è attore in senso anche sostanziale e che quindi su di lui gravi l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda; evidenziava che non potesse ritenersi consolidato il credito esposto in dichiarazione e non rettificato e che la documentazione prodotta desse la prova del credito nella inferiore misura di euro 7.523.434,75.
La pronuncia di Cassazione
Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno rigettato il ricorso in cassazione del contribuente sulla base delle seguenti articolate argomentazioni.
Mancato controllo della dichiarazione è riconoscimento di debito?
Non può equivalere a riconoscimento del debito il mancato controllo della dichiarazione o la certificazione di regolarità formale della dichiarazione.
La comunicazione dell’Ufficio che attesta l’esito della liquidazione non assurge a riconoscimento del debito ovvero la predetta comunicazione non costituisce una ricognizione del debito e quindi non opera la invocata inversione dell’onere probatorio.
È irrilevante la mancata rettifica, da parte dell’Agenzia, del credito esposto in dichiarazione al fine di invertire l’onere probatorio posto a carico, nei giudizi di rimborso, del contribuente istante.
In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale – come ne