Le ultime istruzioni per il rilascio del visto di conformità 2023 e in quali situazioni il professionista è responsabile per la non corretta verifica della documentazione esibita dal contribuente.
Le corpose circolari nn. 14/E e 15/E del 19 giugno 2023, dell’Agenzia delle Entrate contengono i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.
Il rilascio del visto di conformità: il caso del visto infedele
L’attuale normativa vigente (art. 39, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall’art. 7-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), prevede che, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell’Assistenza fiscale (RAF) e, in solido con quest’ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Come già specificato nella circolare del 24 maggio 2019, n. 12/E, dell’Agenzia delle Entrate, la versione modificata dell’art. 39, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 241 del 1997, ad opera della legge 26/2019, è entrata in vigore il 30 marzo 2019.
Le nuove misure destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all’assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall’assistenza fiscale prestata nel 2019.
La norma vigente conferma che il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sempre che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’art. 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al d.m. n. 164 del 1999.
In tale ipotesi la somma dovuta è ridotta ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.14/E/2023 rileva che la procedura prevista per le attività successive resta quella relativa alla procedura di controllo indicata dall’art. 26 del regolamento di cui al D.M. n. 164 del 1999.
Verifiche di conformità
Nell’ambito delle attività inerenti il rilascio del visto di conformità e dell’eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall’art. 2, del D.M. n. 164 del 1999.
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