Presupposto oggettivo dell’IVA: Corte UE e Cassazione la vedono diversamente

di Luciano Sorgato

Pubblicato il 20 giugno 2023

In tema di presupposto oggettivo dell’IVA la Corte UE si pronuncia in modo del tutto difforme dalla Corte di Cassazione. Vediamo le differenze sostanziali di interpretazione...

La Corte di Giustizia Comunitaria non ritiene rispondenti al diritto dell’Unione le frequenti statuizioni della Corte di Cassazione che precludono il diritto alla detrazione dell’IVA se l’operazione non è conforme al regime legale come strutturato dal diritto interno.

Condizione nel contempo necessaria e sufficiente è che l’operazione economica venga effettivamente realizzata.

Per la Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez III, n. 30896/2001, n. 32493/2004, n. 12720/2007) il fatto delittuoso raccordabile alla dichiarazione fraudolenta IVA per utilizzo di fatture false, può derivare anche da operazioni catalogabili come giuridicamente inesistenti in quanto documentanti operazioni non rispondenti alle prerogative giuridiche per le quali il Codice Civile le connota e le regolamenta (nel medesimo senso anche circolare Guardia di Finanza 27 novembre 2017, n. 1/2018).

Un caso ricorrente deriva dall’avvicendamento di un’operazione di distacco di personale, ritenuto in sede di verifica non genuino per mancanza dei presupposti che legislativamente devono supportare tale forma di prestito del personale, per cui viene ritenuta simulata un’illecita operazione di somministrazione di personale in quanto mancante delle necessarie autorizzazioni legislativamente previste.

 

Le operazioni giuridicamente inesistenti: il parere della Corte di Giustizia Europea

presupposto oggettivo iva europaAi fini IVA vengono cioè considerate come giuridicamente inesistenti (e non come oggettivamente inesistenti) le fatture emesse, in quanto sul piano della rappresentazione cartolare ed in ordine alle categorie di diritto civile nazionale, descrivono operazioni di distacco di personale in luogo di prestazioni di somministrazione di manodopera, le quali sarebbero però illecite per la mancanza delle specifiche autorizzazioni legislativamente necessarie per tale tipo di attività di prestito del personale.

Tale prospettiva di giudizio è stata disattesa dalla recentissima sentenza della Corte di giustizia Comunitaria n. C-114/22 del 25/05/2023, la quale ha enunciato, alla luce dei principi di neutralità, proporzionalità ed effettività che presidiano l’IVA, in rispondenza degli articoli 167, 168, lett. a), 178, lett. a) e 273 della Direttiva 2006/112 CE, il seguente principio di diritto:

“I suddetti principi ostano a una normativa nazionale che precluda ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per il solo fatto che un’operazione economica imponibile è considerata simulata e viziata da nullità ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale, senza che si ritenga necessario dimostrare, alla luce del diritto dell’Unione, che tale operazione non sia stata effettivamente”.

Per il Giudice Europeo, quindi, se un’operazione economica, anche se deviante dal paradigma legale presidiato d