Torniamo su un caso frequente: l’accertamento con adesione di un contribuente non vincola eventuali coobbligati sugli stessi fatti.
Il ragionamento vale anche in caso di accertamento sottoscritto da società controllata che non vincola la controllante.
La Corte di Cassazione ha chiarito gli effetti dell’adesione in caso di presenza di coobbligati.
Il caso: società svizzera eroga finanziamento a controllata italiana, il problema delle ritenute
Nel caso di specie, una società di diritto svizzero aveva erogato un finanziamento ad una propria controllata italiana, la quale, all’atto del versamento degli interessi, aveva omesso di operare la ritenuta alla fonte prescritta dal Dpr 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 5, ritenendo sussistenti i requisiti per l’esonero previsto dal combinato disposto dell’art. 26-quater del medesimo decreto e dell’art. 15, comma 2, dell’Accordo bilaterale tra la Comunità Europea e la Confederazione Elvetica in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi.
L’Amministrazione finanziaria notificava quindi alla controllata, in qualità di sostituto d’imposta, un avviso di accertamento, con il quale recuperava a tassazione l’importo pari alle ritenute omesse, osservando che, al momento della corresponsione degli interessi alla controllante, quest’ultima non aveva prodotto le attestazioni comprovanti la sussistenza dei requisiti per ottenere l’esonero.