Contratto preliminare e contratto definitivo: come determinare imposta di registro

di Claudio Sabbatini

Pubblicato il 17 maggio 2023

Imposta di registro: il caso della tassazione del contratto preliminare superiore a quella prevista nell’atto definitivo.

Un caso di applicazione di imposta di registro a Srl che ha stipulato preliminare per compravendita di quote

Domanda

imposta registro preliminare definitivoUna SRL ha stipulato un preliminare per la compravendita di quote detenute in altra società.

La SRL (promissario acquirente) ha corrisposto alla parte promittente venditrice (una persona fisica, che possiede le quote al di fuori dell’esercizio di imprese, arti e professioni) un importo a titolo di caparra confirmatoria.

Il Notaio incaricato di assistere le parti ha stipulato e successivamente registrato il contratto preliminare di compravendita.

In tale occasione ha liquidato le imposte d’atto in misura fissa, in considerazione del fatto che l’atto definitivo sarà assoggettato ad imposta di registro in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate invece la pensa diversamente, e richiede – con atto di liquidazione – le imposte d’atto in misura proporzionale, citando l’art. 10 Dpr 131/1986 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986.

 

Risposta

La questione proposta nel quesito non è pacifica, altrimenti non ci sarebbero giudizi che sono giunti fino all’attenzione della Corte di Cassazione.

Da un lato c’è il pensiero dell’agenzia delle Entrate che distingue il preliminare (avente effetti obbligatori) e il definitivo (avente effetti reali). Stante questa distinzione l’Agenzia ritiene che ogni atto debba subire la tassazione per quanto ivi contenuto.

Per cui a fronte degli acconti non soggetti ad Iva e della caparra versati saranno dovute le imposte proporzionali (3% e 0,5%).

A nulla rileva il regime di tassazione del contratto definitivo (che, nel caso della cessione quote, vedrà l’applicazione della misura fissa).

 

Il parere dell'Agenzia Entrate

L’Agenzia Entrate, ad esempio, si è espressa sul tema con la circolare 14 ottobre 2021, n. 12/E, § 2.1 (agevolazione per la “prima casa under 36”), affermando che il contratto definitivo (detassato) potrebbe non essere stipulato oppure essere stipulato oltre i termini richiesti per l’applicazione dell’agevolazione, per cui alla registrazione del preliminare sono dovute anche le imposte proporzionali nella misura ordinaria (nello stesso senso Risposta Interpello 650/2021[1]).

Resta salva la facoltà di chiedere il rimborso delle imposte proporzionali versate (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 29 maggio 2013, § 3.1) nei ter