Una delle questioni che sta assillando le imprese e i consulenti riguarda l’individuazione della natura dei numerosi bonus energia emanati negli anni 2022 e 2023 per compensare, almeno in parte, i maggiori costi sostenuti dalle imprese a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia, aggravata anche dagli effetti della guerra in Ucraina.
Individuare la natura di tali bonus significa, in buona sostanza, individuare soprattutto gli adempimenti che le imprese devono porre in essere per evitare, ove siano configurabili come aiuti di Stato, la perdita dei bonus fruiti o ancora da fruire.
Si tratta, in particolare, degli obblighi in tema di trasparenza, cui si adempie mediante indicazione degli aiuti nella nota integrativa relativa all’esercizio nel corso del quale gli aiuti sono stati erogati/fruiti ovvero, per i soggetti non obbligati alla nota integrativa, mediante indicazione sul proprio sito internet o, in mancanza, sul sito internet dell’associazione di categoria alla quale l’impresa è iscritta.
Il bonus carburante per l’agricoltura e la pesca
Al momento, è certo che costituisce aiuto di Stato il credito d’imposta per carburante a favore delle imprese agricole e del settore della pesca, istituito inizialmente per il primo trimestre 2022 dall’art. 18 del decreto legge n. 21/2022 e successivamente esteso ai trimestri successivi con altre disposizioni di legge.
Infatti, il comma 4 del citato art. 18 prevede espressamente che le disposizioni del credito in questione si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con l’avvertenza che ai relativi adempimenti europei provvede il MIPAAF.
Conseguentemente, i beneficiari di tali bonus dovranno provvedere, oltre che alla compilazione del quadro RU per riportare la maturazione e la fruizione del bonus, anche alla compilazione del rigo RS401 della dichiarazione REDDITI 2023, utilizzando i relativi codici aiuti di Stato indicati nelle istruzioni, per consentire l’annotazione di tali aiuti fiscali automatici nel SIAN ovvero nel SIPA (sostitutivi, rispettivament