La normativa consente di anticipare nel corso del rapporto di lavoro una quota parte del TFR maturato e accantonato in azienda. Ma cosa succede se si eroga più del 70% di quanto maturato?
Anticipo del TFR: aspetti generali
Il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) è un elemento della retribuzione che matura per ogni mese in forza in azienda il cui pagamento è tuttavia posticipato alla cessazione del contratto (per qualsiasi causa).
In base alla volontà del lavoratore, il Tfr può essere, in alternativa:
- accantonato in azienda, per esser liquidato alla cessazione del contratto;
- destinato alla previdenza complementare, al fine di formare una protezione economica aggiuntiva al regime previdenziale dell’Inps, riconosciuto al momento della pensione.
Nel primo caso la normativa (articolo 2120 Codice civile) consente di anticipare nel corso del rapporto una quota – parte del Tfr maturato.
I limiti di legge
Allo scopo di tutelare la stessa azienda di fronte al rischio che un numero elevato di lavoratori possa chiedere l’anticipazione del Tfr, nonché per garantire al dipendente una somma adeguata in sede di cessazione del rapporto, il citato articolo 2120 impone una serie di limiti, quali:
- il lavoratore richiedente deve aver totalizzato almeno 8 anni di anzia