Così si è espressa la Corte di Giustizia di primo grado di Ravenna.
Lavoro dipendente: gli elementi tipici della subordinazione
Secondo quanto previsto dall’art. 2904 del codice civile è considerato lavoratore subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze o sotto la direzione dell’imprenditore.
In sostanza, il requisito del vincolo di subordinazione, elemento qualificante il rapporto di lavoro è l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.
Lo stesso Istituto di Previdenza (cfr. Messaggio INPS mess. n. 3359 del 17.09.2019) ha costantemente ribadito che la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) dell’imprenditore ovvero di componenti dell’organismo sociale a cui appartiene rappresenta elemento decisivo della qualificazione contrattuale.
Anche in sede giurisprudenziale (Corte di Cassazione 11 settembre 2018, n. 22074, Corte di Cassazione 9 aprile 2018, n. 8697) sono stati richiamati i requisiti tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali:
- l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro;
- l’esecuzione della prestazione senza margini di libertà operativa all’interno di una rigida organizzazione aziendale che, ad esempio, nel caso dei televenditori, predetermini, in modo rigoroso, anche i messaggi da inoltrare ai clienti e le persone da contattare, con possibilità solo marginale di aggiungere altre, svolgendosi la prestazione sempre e soltanto su input dell’azienda;
- la possibilità, solo in via meramente eccezionale, di esecuzione della prestazione da casa;
- l’impostazione della prestazione per turni lavorativi sulla base dell’etero-organizzazione della presta