Rottamazione: decadenza e rideterminazione del piano di rateazione dopo la scadenza del 30 aprile

Siamo vicini alla scadenza fissata per fine aprile della Rottamazione quater: vediamo cosa avviene se il contribuente non riesce poi a rispettare il piano di rateazione.

rottamazione piano rateazioneSi avvicina rapidamente la scadenza del 30 aprile 2023, cioè del termine ultimo per l’invio all’Agenzia delle entrate Riscossione dell’istanza necessaria al fine di avvalersi della rottamazione – quater di cui alla Legge 197/2022, la legge di bilancio 2023.

In realtà, il tempo a disposizione è leggermente maggiore in quanto il giorno 30 cade di domenica, per cui l’adempimento potrà essere eseguito entro il primo giorno successivo non festivo, quindi entro il 2 maggio.

L’importo dovuto sarà comunicato dall’Agenzia delle entrate Riscossione entro il 30 giugno prossimo.

 

Rottamazione quater: il piano di rateazione

Vediamo ora le possibilità di piano di rateazione della rottamazione quater…

L’importo dovrà essere versato in un’unica soluzione o ratealmente fino ad un massimo di 18 rate trimestrali.

La prima e la seconda rata scadranno, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2023, ma l’importo sarà più elevato rispetto alle successive.

In particolare, ognuna delle due rate sarà pari al 10 per cento del debito complessivo. In buona sostanza entro il 30 novembre prossimo dovrà essere versato il 20 per cento dell’importo complessivamente dovuto.

I contribuenti, in considerazione del notevole sforzo economico cui saranno sottoposti nei prossimi mesi, potrebbero decidere di suddividere le cartelle rientranti nella rottamazione in due o più istanze.

Infatti, ad ogni istanza sarà associato” un distinto piano di rateazione.

Tale soluzione consentirebbe ai contribuenti, qualora si trovassero in difficoltà economica e quindi non in grado di versare tutte le rate, decidere quale “piano” di rateazione di cui alla rottamazione mantenere ancora valido, in modo da continuare a beneficiare della cancellazione delle sanzioni, degli interessi e dell’aggio e, invece, da quale piano decidere di decadere.

In tale ipotesi, sarà possibile continuare a beneficiare della rottamazione sia pure parzialmente.

Gli importi a debito di cui alle cartelle rottamate, le cui rate non sono state pagate, torneranno ad essere dovuti in misura “piena,” quindi con l’applicazione delle sanzioni in precedenza cancellate, gli interessi e l’aggio per la riscossione.

NDR. Rottamazione quater: come definire la soluzione più conveniente 

 

E in caso di decadenza dalla rateazione?

Diversamente dalle precedenti versioni della rottamazione, nell’ipotesi di decadenza, il contribuente potrà nuovamente accedere alla rateazione ordinaria.

In tal caso, ove la richiesta di rateazione non dovesse essere superiore a 120.000 euro, non sarà neppure necessario dimostrare lo stato di difficoltà economico in cui si trova il contribuente.

Tale possibilità spiega, quindi, le ragioni che potrebbero aver indotto i contribuenti, durante questi mesi, a presentare due o più istanze di rottamazione.

Deve però considerarsi che nel caso in cui il contribuente si trovasse in difficoltà e non fosse in grado di pagare le diciotto rate relative alla rottamazione potrebbe trovare una soluzione anche laddove fosse stata presentata un’unica istanza di rottamazione.

In particolare, il contribuente potrà recarsi presso uno degli sportelli del Concessionario della Riscossione, individuando le cartelle che intende ancora considerare valide ai fini della rottamazione e, per differenza, le cartelle per le quali, incontrando difficoltà economiche non previste intende non pagare e, di conseguenza, decadere dal beneficio.

In questo modo, sia pure dopo aver presentato un’istanza unica il contribuente potrà conservare, almeno parzialmente, i benefici previsti dalla legge chiedendo, invece, la rateazione per le cartelle relativamente alle quali incorrerà nella decadenza.

I contribuenti interessati potranno chiedere al concessionario della riscossione di rideterminare il piano di rateazione, composto da diciotto rate e relativo alla rottamazione.

Si tratta di un’ulteriore possibilità che, almeno per il momento, non è stata resa nota, ma che potrà essere estremamente utile soprattutto in considerazione delle difficoltà economiche ancora oggi presenti all’indomani dell’emergenza epidemiologica di Covid – 19.

 

NDR. La pagina per la la domanda di Definizione Agevolata e qui

 

A cura di Nicola Forte

Lunedì 17 Aprile 2023

 

Tutti i calcoli e i prospetti illustrati sono ottenuti grazie al software Rottamazione Easy del Commercialista Telematico…

Rottamazione Cartelle Quater Plus:
Simulazione della convenienza e acquisizione automatica dei dati

 Versione Plus 1.3 di Marzo 2023 – richiede Excel 365

Un tool per facilitare il calcolo della convenienza e la gestione finanziaria della rottamazione delle cartelle quater, con acquisizione automatica dei dati dal file PDF dell’Agenzia Entrate. 

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rottamazione cartelle quaterLa Legge di Bilancio 2023 riapre la rottamazione delle cartelle: rientrano nella definizione agevolata tutti i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di rottamazioni precedenti.

I debiti residui possono essere pagati in un’unica soluzione oppure in un massimo di 18 rate in 5 anni. In quest’ultimo caso le prime due rate, di importo pari al 10% delle somme dovute in totale, sono in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare il prospetto informativo che indica i debiti che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022.

Il documento, fornito in formato pdf, contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.

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