Primo anno da forfettario: sono dovuti gli acconti d’imposta?

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 11 aprile 2023

I contribuenti che aderiscono per il primo anno al regime forfettario non devono versare acconti d'imposta in fase di passaggio fra regimi fiscali differenti. Vediamo il perché e come difendersi da eventuali pretese del Fisco.

regime contribuenti forfettariIn base alle notissime regole sancite dall’articolo 1 comma 1 della Legge 97/1977, il contribuente è obbligato a versare gli acconti di imposta esclusivamente nel caso in cui, nel periodo d’imposta precedente a quello di riferimento abbia registrato nella propria dichiarazione un’imposta a debito, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite, e che tale imposta sia almeno pari a 52 euro.

Il caso in esame interessa il forfettario al primo anno di regime agevolato.

 

Contribuente forfettario al primo anno: cambio di regime fiscale e versamento degli acconti d'imposta

E’ quindi di tutta evidenza che non vi è mai l’obbligo di versare l’acconto per i contribuenti che sono soggetti all’imposta per la prima volta: tali soggetti infatti, proprio per questo, non rientrano nella condizione appena esposta (debito nell’anno precedente).

In altre parole,

ai fini dell’acconto la qualità di soggetto d’imposta deve sussistere tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente”.

 

Il caso: passaggio da minimo a forfettario e contestazione sui mancati acconti

E’ questo il motivo per cui sono infondate le richieste pervenute dall’agenzia delle entrate degli acconti a quei contribuenti che sono passati dal regime di vantaggio (i cosiddetti “minimi di cui al DL 98/2011) a quello forfettario.

Pertanto, qualora nell’anno 2023 il contribuente passi da un regime all’altro, per lo stesso periodo d’imposta non sarà dovuto alcun acconto a titolo della relativa imposta sostitutiva, posto che, nel 2022, il contribuente non era soggetto a essa, bensì alla imposta prevista per il regime di vantaggio.

Né è possibile immaginare che la base di computo dell’acconto dell’imposta sostitutiva del regime forfetario relativa all’anno 2023 possa essere costituita dall’imposta sostitutiva del regime di vantaggio dovuta per l’anno precedente, in quanto questo sarebbe fuori da ogni previsione normativa.

Conta infatti che nell’anno 2022 non sussisteva la qualità di soggetto passivo dell’imposta sostitutiva del regime forfetario, ma soltanto quella di soggetto passivo dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio.

 

Un suggerimento: evitiamo l'autotutela

Si invitano dunque i destinatari di tali infondati avvisi bonari a valutare il da farsi, escludendo a priori l’inutile istanza di autotutela (ancorché inviata via PEC), essendo l’unica strada efficace il ricorso/reclamo, presentato il quale, come noto, l’Agenzia ha 90 giorni tassativi per rispondere, pena il formarsi del silenzio rigetto e l’instaurazione del contenzioso, con conseguente aggravio delle spese di lite, ulteriormente rafforzata dalla temerarietà della lite da parte dell’Agenzia stessa (ne abbiamo parlato qui).

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 11 Aprile 2023