Tale riduzione – come chiarito dall’INPS – non può essere fatta valere però per quanto concerne gli istituti di maternità e paternità, in quanto diritti costituzionalmente tutelati.
Maternità: il calcolo della contribuzione al di sotto del minimale figurativo
L’INPS specifica alcuni aspetti riguardanti la situazione contributiva per il congedo di maternità e paternità: in particolar modo il Decreto Legge n. 463/1983, articolo 7, comma 2, prevede che il numero di contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accredito figurativo, purché sia erogata, dovuta o ancora accreditata figurativamente, una retribuzione non inferiore al 40% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).
Il minimo limite per quanto con