Crediti Superbonus in bilancio: sconto in fattura e cessione del credito

di Enrico Larocca

Pubblicato il 12 aprile 2023

Continuiamo ad analizzare le modalità di contabilizzazione e iscrizione in bilancio dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi.
In questo articolo vediamo la gestione dello sconto in fattura e la gestione della cessione del credito.

Iscrizione in bilancio dei crediti da Superbonus

Il credito di imposta sotto forma di sconto in fattura

crediti superbonus in bilancioLa gestione dell’iscrizione in bilancio dei crediti da superbonus attraversola modalità dello “sconto in fattura” concesso al cliente dall’impresa fornitrice dell’investimento agevolato prevede che l’importo dello sconto sia pari al credito tributario previsto dal decreto.

Tale credito verso clienti deve essere riclassificato come credito tributario del fornitore.

La contabilizzazione del credito, avendo riguardo ai dati del caso esposto nel paragrafo precedente, si sarebbe articolata nelle seguenti fasi:

  • la società Beta (commissionaria dell’intervento edilizio) emette fattura per l’intervento realizzato sulle parti comuni dell’edificio di 40.000 euro che dà diritto ad un credito tributario di 44.000 euro (110% di 40.000 euro) e concede uno sconto in fattura pari all’importo del credito tributario (per semplicità si prescinde dagli aspetti I.V.A.):

 

Conti
BilCEE
DARE
AVERE

Crediti v/clienti

A – C II 1)

40.000

 

Ricavi di vendita

CE – A 1)

 

40.000

 

  • si procede alla riclassificazione nella contabilità della commissionaria Beta del credito verso clienti in credito fiscale per l’ammontare dello sconto:

 

Conti
BilCEE
DARE
AVERE

Crediti v/clienti

A – C II 1)

 

40.000

Crediti tributari

A – C II 5 bis)

40.000

 

 

L’esposizione contabile del credito da Superbonus secondo il criterio del costo ammortizzato

Nel caso in cui, la società Beta fosse obbligata al bilancio in forma ordinaria, la valutazione del credito fiscale da iscrivere in bilancio, così come è stato visto nel paragrafo precedente, avverrà utilizzando il criterio del costo ammortizzato.

Per la valutazione del credito, secondo detto criterio, occorrerà tener conto del fattore temporale e determinato il TIR, si procederà alla ripartizione nel tempo il provento finanziario costituito dall’eccedenza del 10% rispetto al costo sostenuto dal committente.

I dati da appostare in contabilità saranno gli stessi di quelli indicati per l’ipotesi di fruizione diretta della detrazione fiscale a cura del committente.

La tabella per la rappresentazione del credito a valore nominale e a valore attuale sarà così composta:

 

crediti superbonus in bilancio

 

Cosicché, per il primo anno (per gli altri anni vanno cambiati solo i valori in base alla tabella precedente) rileveremo a Partita Doppia:

  • all’atto della compensazione del credito tributario con i debiti fiscali della società commissionaria dei lavori:

 

Conti
BilCEE
DARE
AVERE

Debiti tributari

P – D 12)

8.800

 

Crediti tributari

A – C II 5 bis)

 

8.800

 

  • all’atto della rilevazione della quota di provento finanziario relativa al primo anno:

 

Conti
BilCEE
DARE
AVERE

Crediti tributari

A – C II 5 bis)

1.305,40

 

Proventi finanziari

CE – C 16 d)

 

1.305,40

 

L’esposizione contabile del credito secondo il criterio del valore nominale

In questa ipotesi, la società fornitrice dell’investimento agevolato rileverebbe lo “sconto in fattura” come segue:

  • riclassificando il credi