Lavoratori stranieri: dall’INL informazioni sull’iter semplificato

A seguito del Decreto Legge n. 20 del 10 Marzo 2023 viene resa strutturale la disposizione che cerca di rendere più snello il processo di ottenimento del nullaosta per l’assunzione di lavoratori extra UE.
Su tale argomento interviene con approfondimenti l’Ispettorato del Lavoro.

A seguito dell’emergenza migranti che si sta configurando in Italia, il Decreto Legge n. 20 del 10 Marzo 2023 intende porre rimedio con disposizioni urgenti per favorire un ingresso legale di lavoratori stranieri, prevenendo di conseguenza l’immigrazione irregolare. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce strumenti per semplificare e accelerare le procedure per rilascio del nullaosta al lavoro.

 

Assunzione lavoratori extra UE: le modifiche apportate con il D.L. n. 20/2023

assunzione lavoratori extra ueL’Ispettorato del lavoro ha specificato che la programmazione dei flussi di ingresso di cui all’articolo 1 del D.L. n. 20/2023 stabilisce che le quote massime di stranieri che possono essere ammessi nel territorio dallo Stato per lavoro subordinato venga effettuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il triennio 2023-2025, e non più annualmente, consentendo laddove se ne ravvisi l’opportunità, di adottare ulteriori Decreti durante tale triennio.

Come stabilito dal Decreto suddetto, il rinnovo della domanda non dovrà essere accompagnato dalla documentazione richiesta se questa è stata regolarmente presentata in prima istanza.

Inoltre, l’articolo 5 prevede che i datori di lavoro che abbiano presentato domanda di assegnazione dei lavoratori agricoli ma che non siano rientrati nelle quote, possono ottenerle ora con priorità per i successivi decreti flussi del triennio, ciò senza necessità di ripresentare tutta la documentazione precedente.

L’articolo 2 del D.L. n. 20/2023 va a modificare il D.Lgs. n. 286/1998, articoli 22 e 24, rendendo strutturale la procedura semplificata inserita da parte del Decreto Legge n. 73/2022, articolo 44.

In particolare, l’articolo 24-bis del Testo Unico Immigrazione fa in modo che la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero di richieste presentate di cui all’articolo 30-bis, comma 8, del TU Immigrazione sia demandata ai professionisti di cui all’articolo 1, L. n. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

In tal modo si supera il riferimento temporale limitato alle annualità 2021, 2022 e 2023.

 

Regole per assumere lavoratori extra-UE

Il datore di lavoro per assumere lavoratori stranieri ha bisogno di avere una specifica capacità reddituale, allo scopo di dimostrare di poter assumere il cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea.

Su tale capacità economica si è già espressa la Circolare n. 3 del 5 luglio 2022 dell’INL.

Come stabilito da parte del Decreto Ministeriale 27 maggio 2020, articolo 9, comma 1, in caso di presentazione di una sola istanza la soglia minima in termini di capacità economica è fissata a 30.000 € di reddito imponibile o di fatturato, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.

In caso di istanze plurime si terrà conto invece di un giudizio sulla congruità della capacità economica in rapporto al numero delle istanze, tenendo conto di specifici criteri e in base a casistiche e settori.

Ad esempio, per il settore del lavoro domestico il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto dalla sola persona non potrà essere inferiore a 20.000 € annui, che sale a 27.000 nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi.

Concorrono alla formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il coniuge che i parenti entro il secondo grado di parentela anche se non conviventi.

Concorrono in tal caso al raggiungimento della soglia anche i redditi esenti certificati, come ad esempio l’assegno di invalidità; la verifica dei requisiti reddituali non si applica però al datore di lavoro che sia affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e che abbia presentato l’istanza per ottenere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Anche il numero di richieste deve essere considerato congruo.

 

Imprese di nuova costituzione

In caso di impresa di nuova costituzione, ai fini istruttori possono essere ravvisati ulteriori indici rilevatori della capacità economica e reddituale, come ad esempio l’esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività, come richiesto dal modello di asseverazione, o la consistenza del capitale sociale versato, tutto rapportato alle concrete esigenze rappresentate dall’impresa.

Nel caso in cui le verifiche diano esito positivo, sarà rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

L’asseverazione non è richiesta per le istanze presentate da organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’apposito modello di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 24-bis, comma 1.

Resta comunque in capo al professionista e all’organizzazione datoriale la possibilità di effettuare ulteriori valutazioni tecniche che possono incentrarsi su specifici elementi che – se adeguatamente motivati – possono giustificare e consentire le assunzioni richieste.

 

Procedure semplificate

Andiamo però a questo punto alla semplificazione delle procedure di rilascio del nullaosta, in quanto il Decreto Legge n. 22/2023, articolo 2, introduce anche all’interno del corpo del Testo Unico immigrazione specifiche disposizioni.

Il nullaosta è infatti rilasciato in ogni caso qualora nel termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta non siano state acquisite dalla questura informazioni relative ad elementi ostativi.

L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla questura o nell’ambito di verifiche a campione effettuate dall’INL, si avrà la revoca del nullaosta e del visto, la risoluzione del contratto di lavoro e la revoca del permesso di soggiorno.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nullaosta consentirà lo svolgimento dell’attività lavorativa.

 

Fonte: Nota INL n. 2066 del 21 marzo 2023.

 

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A cura di Antonella Madia

Mercoledì 19 aprile 2023