Assemblee a distanza: ammesse anche per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022

di Antonino & Attilio Romano

Pubblicato il 19 aprile 2023

Prorogata la possibilità di svolgere le assemblee, ivi compresa quella relativa all’approvazione del bilancio, mediante mezzi di telecomunicazione purché tali strumenti garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

Partecipazione in assemblea con modalità telematiche

assemblee a distanza bilancioL’art. 106 del D.L. 17.03.2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”) prevedeva che le assemblee, ordinarie e straordinarie, delle società di capitali ed equiparate, - convocate entro il 31 luglio 2020 [1] - potessero essere svolte esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; e ciò indipendentemente dalla presenza di disposizioni statutarie espressamente previste.

La facoltà di riunione virtuale, in assenza quindi di un luogo fisico, veniva concessa a condizione che le modalità telematiche fossero in grado di garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile.

La disposizione normativa permetteva inoltre che i partecipanti alla riunione, indetta dall’organo amministrativo, di presiedere all’assemblea senza la necessità che si trovassero nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In particolare, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee per i soci delle s.r.l. l’espressione del voto poteva avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; ciò in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, codice civile ed alle disposizioni statutarie.

La previsione cui all’ art. 106, comma 7, D.L. n. 18/2020, è stata oggetto di una prima proroga da parte dell’art 6, D.L. 23/07/2021, n. 105, che traslava la scadenza del termine per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2021, e successivamente dell’art. 3, comma 1, D.L. 30.12.2021, n. 228, che consentiva a soci, amministratori e sindaci, l’intervento in assemblea con modalità telematiche per le riunioni convocate entro il termine del 31 luglio 2022.

Il comma 10-undecies, dell’art. 3, D.L. 29.12.2022, n. 198, ha esteso ulteriormente, al 31 luglio 2023, quindi ben oltre il termine del periodo eccezionale di emergenza connesso alla pandemia, l’efficacia temporale della facilitazione nello svolgimento delle assemblee societarie se svolte esclusivamente con mezzi elettronici di collegamento.

 

Legittimità di clausole statutarie che ammettono la partecipazione virtuale alle assemblee

La questione riguardante la possibilità di introdurre norme statutarie che consentissero la partecipazione alle assemblee societarie mediante modalità digitali, in assenza di espliciti riferimenti normativi è stata oggetto di contrasti giurisprudenziali e dottrinali.

Solo con la modifica del comma 4, articolo 2370 del codice civile il Legislatore ha a