Nel caso di trasformazione di una società commerciale in una società semplice civilisticamente interdetta a svolgere qualsiasi dinamica imprenditoriale che non sia quella agricola, viene ad esaurirsi il c.d. statuto fiscale d’impresa e tale chiusura richiede di definire le posizioni fiscali pendenti specificamente connesse alle riserve stanziate in bilancio.
Trasformazione agevolata in società semplice
In ordine alla cosiddetta trasformazione agevolata in società semplice l’Amministrazione Finanziaria nella circolare 26/E/2016 in modo però del tutto acritico sul piano dello scrutinio di diritto, testualmente espone:
“Con particolare riferimento alle riserve costituite prima della trasformazione, si ritiene che le stesse siano da imputare ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione con conseguente tassazione secondo le regole ordinarie”.
La tesi erariale, anche se causalmente non esplicitata ed anche se espressa in forma dubitativa (“si ritiene”) , sembra derivare da una ritenuta impossibilità di conferire alle riserve in questione la specifica trasparenza informativa in ordine alla loro origine, per mancanza di previsioni legislative relative alla redazione del bilancio nella società semplice.
A tale proposito si sottolinea come in ordine alle conseguenze impositive che a regime vengono raccordate alle riserve formate da utili ante trasformazione, l’art. 170 Tuir preveda la loro rilevanza fiscale nel periodo successivo alla trasformazione, qualora in bilancio non vengano indicate con una specifica precisazione in ordine alla loro origine.
In caso, invece, di specificazione in bilancio della loro origine, la tassazione delle riserve viene, invece, di